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Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 9 pagine

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2 L’ufficio specializzato presta l’aiuto all’incasso anche per gli assegni familiari disciplinati dalla legge, da un contratto o da un regolamento, purché figurino nel titolo di mantenimento.

3 Nell’ambito di una richiesta ai sensi del capoverso 1, l’ufficio specializzato può prestare il proprio aiuto anche per contributi di mantenimento scaduti prima della presentazione della richiesta.

4 Il diritto cantonale può prevedere l’aiuto all’incasso anche per altre pretese del diritto di famiglia, in particolare per quelle riguardanti:

a. i contributi speciali per bisogni straordinari e imprevisti del figlio (art. 286 cpv. 3 CC3);

b. la madre nubile (art. 295 CC);

c. l’obbligo di assistenza tra parenti (art. 328 CC).

Art. 4 Titolo di mantenimento

L’aiuto all’incasso viene accordato per i seguenti titoli di mantenimento:

a. decisioni esecutive di un’autorità svizzera o estera;

b. contratti scritti di mantenimento, a prescindere dalla stesura sotto forma di atto pubblico o dall'approvazione di un'autorità svizzera o estera.

Art. 5 Competenza

1 È competente l’ufficio specializzato designato dal diritto cantonale al domicilio o al luogo di dimora dell’avente diritto.

2 Se l’avente diritto cambia domicilio o luogo di dimora durante una procedura di aiuto all’incasso, la competenza dell’ufficio specializzato del luogo precedente viene meno.

3 L’ufficio specializzato rimane competente per l’incasso dei contributi di mantenimento scaduti fino al cambiamento di domicilio o luogo di dimora. Può trasferire le procedure di aiuto all’incasso pendenti al nuovo ufficio specializzato con il consenso di quest’ultimo.

Art. 6 Scambio di informazioni e coordinamento tra uffici specializzati

1 Gli uffici specializzati sono tenuti a informarsi reciprocamente.

2 Coordinano le loro attività per quanto possibile.

Art. 7 Richiesta di informazioni ad altre autorità

Su richiesta scritta motivata, gli uffici specializzati possono richiedere gratuitamente ad altre autorità comunali, cantonali o federali le informazioni necessarie all’adempimento del loro compito.

3 RS 210