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Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 9 pagine

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2 L’istituto di previdenza annuncia all’ufficio specializzato anche la costituzione in pegno secondo l’articolo 30b LPP delle prestazioni di previdenza dell’obbligato nonché la realizzazione del pegno.

3 Gli annunci devono essere effettuati per mezzo degli appositi moduli e mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

4 L’istituto di previdenza o di libero passaggio può effettuare uno dei versamenti di cui al capoverso 1 al più presto 30 giorni dopo la notifica all’ufficio specializzato.

Sezione 4: Imputazione degli importi incassati

Art. 15 In caso di pagamento parziale

1 L’imputazione in caso di pagamento parziale è retta dall’articolo 85 capoverso 1 CO13.

2 Se l’aiuto all’incasso viene prestato sia per il contributo di mantenimento sia per gli assegni familiari (art. 3 cpv. 2), i pagamenti parziali sono imputati dapprima al contributo di mantenimento.

Art. 16 In caso di più debiti

1 Gli importi incassati sono imputati al primo contributo di mantenimento per il quale l'obbligato è stato escusso. Se non è stato escusso, il pagamento è imputato al contributo di mantenimento scaduto da più tempo.

2 Se più contributi di mantenimento sono scaduti contemporaneamente, l’imputazione è proporzionale.

Sezione 5: Cessazione dell’aiuto all’incasso

Art. 17

1 L’ufficio specializzato cessa l’aiuto all’incasso nei casi seguenti:

a. con l’estinzione del diritto di mantenimento;

b. in caso di ritiro della richiesta di aiuto all’incasso da parte dell’avente diritto;

c. in caso di cambiamento di domicilio o di luogo di dimora da parte dell’avente diritto, se il cambiamento comporta una modifica della competenza in materia di aiuto all’incasso (art. 5 cpv. 2).

2 L’ufficio specializzato può cessare l’aiuto all’incasso se:

a. l’avente diritto viola gravemente il proprio obbligo di collaborazione (art. 10);

13 RS 220