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Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 9 pagine

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Sezione 7: Fattispecie transfrontaliere

Art. 21 Principio

1 Nelle fattispecie transfrontaliere, l’aiuto all’incasso è prestato nella misura prevista dalle convenzioni sull’assistenza amministrativa e dai Memorandum of Understanding applicabili.

2 Salvo disposizione contraria delle convenzioni sull’assistenza amministrativa, dei Memorandum of Understanding o degli articoli 22 e 23, le disposizioni delle sezioni 1–6 si applicano per analogia.

Art. 22 Competenza

1 Le prestazioni previste nelle convenzioni sull’assistenza amministrativa e nei Memorandum of Understanding sono fornite direttamente dall’ufficio specializzato designato dal diritto cantonale oppure per suo tramite. L’Ufficio federale di giustizia funge da organo di trasmissione e ricezione per la Svizzera.

2 Per l’aiuto all’incasso prestato nell’ambito di una richiesta proveniente dall’estero è competente l’ufficio specializzato del domicilio o del luogo di dimora dell’obbligato o, in difetto, quello del luogo delle misure da adottare. La competenza territoriale per le richieste rivolte a un'autorità estera è retta dall’articolo 5.

Art. 23 Costi dell’aiuto all’incasso

1 Le prestazioni proprie dell’ufficio specializzato previste nelle convenzioni sull’assistenza amministrativa e nei Memorandum of Understanding sono gratuite.

2 Per le richieste presentate a un'autorità estera, gli articoli 19 e 20 si applicano anche alla costituzione o alla modifica di titoli di mantenimento.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 24 Diritto transitorio

A partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza, le richieste e le procedure di aiuto all’incasso già pendenti sono rette dal nuovo diritto.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 20….

… In nome del Consiglio federale svizzero: