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Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 9 pagine
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b. diminuzione dell’attivo in danno dei creditori (art. 164 CP);
c. falsità in documenti (art. 251 CP).
3 L’ufficio specializzato può offrire ulteriori prestazioni.
Art. 13 Notifica dell'ufficio specializzato all’istituto di previdenza o di libero
passaggio
1 Se l’obbligato è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento periodico di contributi di mantenimento, l’ufficio specializzato lo può notificare all’istituto di previdenza o di libero passaggio dell'obbligato (art. 40 della legge federale del 25 giugno 19828 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, LPP; art. 24fbis della legge 17 dicembre 19939 sul libero passaggio, LFLP).
2 Se non conosce l’istituto di previdenza o di libero passaggio presso il quale sono depositati gli averi di previdenza dell’obbligato, l’ufficio specializzato può richiedere tale informazione all’Ufficio centrale del 2° pilastro (art. 86a cpv. 1 lett. abis LPP).
3 L’ufficio specializzato revoca la notifica all’istituto di previdenza o di libero passaggio se:
a. l’obbligato ha pagato tutti gli arretrati e da un anno adempie regolarmente e in modo completo il proprio obbligo di mantenimento;
b. l’assistenza in materia di prestazioni alimentari è cessata e l’ufficio specializzato può presumere di non dover più adottare ulteriori misure nei confronti dell’obbligato.
4 Le notifiche e l'ottenimento delle informazioni necessarie a tal fine devono avvenire per mezzo degli appositi moduli e mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
Art. 14 Annuncio dell’istituto di previdenza o di libero passaggio all’ufficio
specializzato
1 L’istituto di previdenza o di libero passaggio annuncia senza indugio all’ufficio specializzato l’esigibilità delle seguenti pretese dell’obbligato che gli è stato notificato:
a. il versamento di una liquidazione in capitale unica di importo pari ad almeno 1000 franchi;
b. il versamento in contanti, secondo l’articolo 5 LFLP10, di un importo pari ad almeno 1000 franchi;
c. il prelievo anticipato nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni secondo gli articoli 30c LPP11 e 331e CO12.
8 RS 831.40
9 RS 831.42
10 RS 831.42
11 RS 831.40
12 RS 220