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Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 9 pagine

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b. diminuzione dell’attivo in danno dei creditori (art. 164 CP);

c. falsità in documenti (art. 251 CP).

3 L’ufficio specializzato può offrire ulteriori prestazioni.

Art. 13 Notifica dell'ufficio specializzato all’istituto di previdenza o di libero

passaggio

1 Se l’obbligato è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento periodico di contributi di mantenimento, l’ufficio specializzato lo può notificare all’istituto di previdenza o di libero passaggio dell'obbligato (art. 40 della legge federale del 25 giugno 19828 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, LPP; art. 24fbis della legge 17 dicembre 19939 sul libero passaggio, LFLP).

2 Se non conosce l’istituto di previdenza o di libero passaggio presso il quale sono depositati gli averi di previdenza dell’obbligato, l’ufficio specializzato può richiedere tale informazione all’Ufficio centrale del 2° pilastro (art. 86a cpv. 1 lett. abis LPP).

3 L’ufficio specializzato revoca la notifica all’istituto di previdenza o di libero passaggio se:

a. l’obbligato ha pagato tutti gli arretrati e da un anno adempie regolarmente e in modo completo il proprio obbligo di mantenimento;

b. l’assistenza in materia di prestazioni alimentari è cessata e l’ufficio specializzato può presumere di non dover più adottare ulteriori misure nei confronti dell’obbligato.

4 Le notifiche e l'ottenimento delle informazioni necessarie a tal fine devono avvenire per mezzo degli appositi moduli e mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

Art. 14 Annuncio dell’istituto di previdenza o di libero passaggio all’ufficio

specializzato

1 L’istituto di previdenza o di libero passaggio annuncia senza indugio all’ufficio specializzato l’esigibilità delle seguenti pretese dell’obbligato che gli è stato notificato:

a. il versamento di una liquidazione in capitale unica di importo pari ad almeno 1000 franchi;

b. il versamento in contanti, secondo l’articolo 5 LFLP10, di un importo pari ad almeno 1000 franchi;

c. il prelievo anticipato nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni secondo gli articoli 30c LPP11 e 331e CO12.

8 RS 831.40

9 RS 831.42

10 RS 831.42

11 RS 831.40

12 RS 220