Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine

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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)

Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014

modificare un titolo di mantenimento all’estero, poiché altrimenti questi aventi diritto potrebbero finire a carico della pubblica assistenza, con costi ben più onerosi per la collettività.

Per le (rare) domande presentate dall'estero, se non si può trovare una soluzione in via amichevole con l’obbligato, l’ufficio specializzato troverà un avvocato che, per le procedure necessarie, potrà presentare una domanda di gratuito patrocinio in favore dell’avente diritto residente all’estero.

4.8 Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 24 Diritto transitorio

Oltre che alle domande presentate dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza, le nuove disposizioni si applicano anche alle domande di aiuto all’incasso già pendenti a quella data. Di conseguenza, gli uffici specializzati dovranno adeguare la loro prassi a partire dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 25 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 20...

Nel determinare la data di entrata in vigore si è tenuto conto degli adeguamenti legislativi e organizzativi necessari nei Cantoni.

5 Ripercussioni

5.1 Per la Confederazione

Il progetto non ha alcuna ripercussione sul personale o le finanze della Confederazione.

5.2 Per i Cantoni e i Comuni

Nei Cantoni in cui l’aiuto all’incasso è già affidato a un ufficio specializzato in grado di offrire tutte le prestazioni previste agli articoli 12 e 13, il progetto non avrà probabilmente alcuna ripercussione organizzativa di rilievo. Con tutta probabilità ne avrà invece per i Cantoni che ancora non dispongono di un ufficio specializzato. Questi Cantoni dovranno organizzare corsi o reperire nuove risorse per poter fornire concretamente le prestazioni enumerate nell’ordinanza (cfr. commento all’art. 2 cpv. 3 e cpv. 4).

Il progetto avrà ripercussioni finanziarie in tutti i Cantoni: i costi per le prestazioni di terzi dovranno essere anticipati dall’ente pubblico (art. 19). Se non potranno essere addossati all’obbligato, i costi per le prestazioni fornite in favore dei figli dovranno essere definitivamente assunti dall’ente pubblico (art. 20 cpv. 2).

Occorre tuttavia rilevare che un aiuto all’incasso professionale ed efficiente consente di garantire che l’obbligo di mantenimento nei confronti dell’avente diritto venga adempiuto dall’obbligato – e non dall’ente pubblico (con l’anticipo degli alimenti o l’assistenza sociale). L’aumento iniziale dei costi dovrebbe dunque, con l’andar del tempo, poter essere compensato grazie a una maggiore percentuale di incassi.