Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine
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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)
Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014
co. Questa disposizione riguarda tanto le procedure d’esecuzione quanto le procedure giudiziarie e consacra una prassi già invalsa da tempo237.
In molti casi le norme degli accordi internazionali escludono comunque la possibilità di esigere un anticipo da richiedenti residenti all’estero238.
Di regola non è neppure possibile chiedere garanzie o cauzioni a una parte per il solo motivo che si tratta di un cittadino straniero o che non ha domicilio o un luogo di dimora in Svizzera239 . Anche se una convenzione internazionale non dovesse prevedere esplicitamente l’esenzione dall’anticipo dei costi, l’obbligo di anticipo viene a cadere in ogni caso se viene concesso il gratuito patrocinio240. Considerate le condizioni economiche dei richiedenti residenti all’estero, che spesso vivono in Paesi con un livello di reddito di gran lunga inferiore a quello Svizzero e in genere sono stati privati per anni dei contributi di mantenimento, le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio dovrebbero essere generalmente riunite.
Oltre agli obblighi previsti dagli accordi internazionali, esistono anche considerazioni pratiche che si oppongono in maniera generale al prelievo di anticipi dei costi di aiuto all’incasso nelle fattispecie transfrontaliere. A causa delle lungaggini legate ai canali di trasmissione della corrispondenza tra le varie autorità in Svizzera e all’estero, se si chiedesse un anticipo dei costi agli aventi diritto residenti all’estero – o la produzione di documenti sulle loro condizioni economiche per la concessione del gratuito patrocinio – si impedirebbe un rapido ed efficiente trattamento delle domande. Data l’esiguità dei costi legati alle procedure d’esecuzione, la richiesta del gratuito patrocinio per queste procedure comporterebbe facilmente un onere sproporzionato. È dunque giustificato che l’ente pubblico anticipi sempre i costi per i richiedenti residenti all’estero che fanno valere le loro pretese di mantenimento sulla base di una convenzione sull’assistenza amministrativa. Sotto questo aspetto a tali richiedenti è garantita di principio la parità di trattamento con i richiedenti che presentano domande in Svizzera e dalla Svizzera (art. 19). Le spese di traduzione fanno eccezione a questa regola, poiché anche l’autorità estera trasmette i documenti originali con la traduzione eventualmente necessaria.
Assunzione dei costi per le prestazioni di terzi nelle fattispecie transfrontaliere
In virtù del rimando contemplato all’articolo 21 capoverso 2, l’assunzione dei costi nell’ambito dell’aiuto all’incasso transfrontaliero è retta di principio dall’articolo 20.
I costi per le prestazioni di terzi nell’ambito delle domande riguardanti il mantenimento dei figli e presentate da un’autorità estera sono dunque assunti dall’ente pubblico, sempreché non si possa ottenerne il rimborso da parte dell’obbligato. Questa regola, già prevista da alcuni accordi internazionali241, corrisponde a una prassi invalsa da lunga data nell’ambito dell’applicazione delle convenzioni sull’assistenza amministrativa, in virtù della quale non
237 Nel messaggio relativo alla Convenzione di New York, il Consiglio federale ha evidenziato che «il più delle volte occorrerà attenersi alla procedura dell’assistenza giudiziaria gratuita», ma che le spese occasionate ai Cantoni «dovrebbero però mantenersi in limiti sopportabili e ragionevoli tenuto conto dell’importanza umanitaria e sociale della convenzione» (FF 1975 I 1557, 1565).
238 Esempi: art. 6 del Memorandum of Understanding con il Saskatchewan; art. 13 del Memorandum of Understanding con il Manitoba; art. 9 cpv. 2 della Convenzione dell’Aia del 1958. Alla luce dell’interpretazione dell’art. 16 della Convenzione dell’Aia del 1973 da parte dei tribunali tedeschi, l’autorità centrale germanica esige comunque il versamento di anticipi quando l’avente diritto residente in Svizzera non beneficia del gratuito patrocinio.
239 Cfr. ad es. l’art. 51 CLug; art. 9 cpv. 2 della Convenzione di New York.
240 La maggior parte dei trattati menziona la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita (cfr. ad es. art. 14 del Memorandum of Understanding con la Columbia Britannica e art. 15 del Memorandum of Understanding con l’Alberta). Numerosi trattati prevedono inoltre la possibilità di beneficiare dell’assistenza giudiziaria o dell’esenzione dalle spese più ampia per gli istanti che nel Paese d’origine hanno già beneficiato del gratuito patrocinio o di un’esenzione dalle spese (art. 50 CLug; art. 15 della Convenzione dell’Aia del 1973; art. 9 cpv. 1 della Convenzione dell’Aia del 1958; anche all’art. 13 cpv. 2 della Convenzione del 25 ottobre 1980 volta a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia (con all.); RS 0.274.133). Salvo disposizioni speciali previste da un trattato, l’assistenza giudiziaria è concessa alle persone residenti all’estero alle stesse condizioni previste per i residenti in Svizzera; cfr. art. 11c LDIP.
241 Cfr. ad es. art. 6 dell’accordo bilaterale con gli Stati Uniti.