Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine

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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)

Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014

gnati dai Cantoni227. Il messaggio concernente la Convenzione di New York228 descrive il modo in cui il Consiglio federale di allora si immaginava la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni riguardo alla presentazione, elaborazione e liquidazione di una domanda. Per le domande fondate sull’accordo bilaterale con gli Stati Uniti d’America e sui Memorandum of Understanding con le province canadesi è prevista una ripartizione analoga.

Nell’esercizio della propria funzione di autorità speditrice e istituzione intermediaria, l’UFG funge da punto di contatto per le autorità nazionali ed estere. Chiarisce questioni giuridiche complesse di diritto internazionale privato e di procedura civile e informa gli uffici specializzati designati dai Cantoni in merito agli accordi internazionali e alla loro attuazione. Le basi legali applicabili all’incasso internazionale delle pretese di mantenimento229 e i promemoria relativi ai documenti e moduli necessari per la presentazione di una richiesta230 sono pubblicati nel sito Internet dell’Autorità centrale in materia di prestazioni alimentari internazionali in seno all’UFG (Autorità centrale)231. I moduli, la procura, il modulo per le coordinate bancarie e quelli relativi agli allegati V e VI della Convenzione di Lugano sono disponibili in varie lingue232. L’Autorità centrale trasmette le domande provenienti dalla Svizzera e dall’estero alle autorità estere e ai Cantoni.

Gli uffici specializzati designati dai Cantoni trattano le domande nel merito, forniscono le prestazioni prescritte negli accordi internazionali e nella presente ordinanza e adottano le misure per l’esecuzione delle pretese.

L’iter per il disbrigo delle domande è il seguente:

1. gli uffici specializzati consigliano gli aventi diritto residenti in Svizzera indicando loro co-

me depositare una richiesta all’estero e li assistono nel radunare la necessaria documentazione (anche per quanto riguarda i moduli specifici al singolo accordo, quali ad es. per l’allegato V della Convenzione di Lugano). Quindi inoltrano la richiesta all’UFG, il quale in veste di autorità centrale verifica la completezza della documentazione e la trasmette per disbrigo all’autorità centrale estera. Gli uffici specializzati rimangono comunque responsabili del trattamento dell’incarto, anche per quanto riguarda la successiva corrispondenza – eventualmente in lingua straniera – che sarà trasmessa dall’UFG;

2. quanto alle domande presentate da un’autorità centrale estera, l’UFG ne esamina la

completezza e le trasmette per disbrigo agli uffici specializzati. Se non occorre procedere direttamente per via legale, l’ufficio specializzato contatta l’obbligato per tentare di raggiungere un’intesa in via amichevole e ottenere l’incasso delle pretese di mantenimento. In caso contrario l’ufficio deve adottare le necessarie misure giuridiche. Nell’ambito del trattamento dell’incarto informa l’autorità estera (tramite l’UFG) in merito all’avanzamento della procedura.

Come già indicato in precedenza nel commento all’articolo 21 capoverso 1, gli accordi internazionali prevedono anche un aiuto per la costituzione o la modifica di un titolo di mantenimento, ed eventualmente, in caso di domande provenienti dagli Stati Uniti d’America, anche

227 Nell’ambito dell’inchiesta realizzata nel 2015 dall’UFG presso i servizi di aiuto all’incasso, la maggior parte di questi servizi ha dichiarato di auspicare che i casi internazionali riguardanti Stati firmatari venissero trattati da un’autorità centrale federale e non più dai Cantoni. Tale richiesta verrà esaminata nel contesto dei lavori in vista dell’adesione della Svizzera alla Convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia.

228 Messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale del 9 aprile 1975 concernente la convenzione sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero, FF 1975 I 1557 segg., 1561

229 www.bj.admin.ch > Società > Obbligazioni alimentari internazionali > Basi legali.

230 www.bj.admin.ch > Società > Obbligazioni alimentari internazionali > Documenti e moduli.

231 www.bj.admin.ch > Società > Obbligazioni alimentari internazionali.

232 Le domande devono essere presentate nella lingua dello Stato richiesto o in una lingua da esso accettata, e la corrispondenza successiva dovrà anch’essa avvenire in tale lingua. Il titolo di mantenimento, tuttavia, deve essere inoltrato unitamente a una traduzione professionale (eventualmente certificata conforme) nella lingua ufficiale del luogo di esecuzione.