Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine

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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)

Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014

per l’accertamento della paternità233. Se non si riesce a trovare un’intesa in via amichevole con l’obbligato, il passo successivo consisterà nell’intentare azione o nel trovare un avvocato che si incarichi, su procura dell’avente diritto, di avviare e condurre le procedure necessarie. L’avvocato potrà chiedere il gratuito patrocinio a nome dell’avente diritto.

Cpv. 2 Competenza territoriale

In virtù dei vigenti accordi internazionali sull'assistenza amministrativa, la Svizzera deve prestare aiuto all’incasso anche ai richiedenti che ne fanno richiesta dall’estero, a patto che il nostro Paese sia competente secondo l’accordo applicabile nel caso specifico. Ai sensi della Convenzione di New York, tale competenza è data quando l’obbligato si trova sotto la giurisdizione svizzera (art. 1 n. 1 Convenzione di New York). Questa condizione è realizzata non solo quando l’obbligato è residente in Svizzera, ma ad esempio anche se vi possiede dei beni suscettibili di essere oggetto di un sequestro (p. es. averi bancari, immobili234 o crediti salariali nei confronti di un datore di lavoro in Svizzera) o se è possibile una diffida ai debitori. I Memorandum of Understanding sottoscritti con il Canada, più recenti, esigono che l’obbligato abbia la propria residenza abituale nel nostro Paese. Se nel caso concreto la Svizzera è competente, la competenza locale all'interno del Paese si determina in base all’articolo 22 capoverso 2, ossia in base al domicilio o al luogo di dimora dell’obbligato. Se l’obbligato non ha né domicilio né luogo di dimora in Svizzera, l’ufficio specializzato competente è quello del luogo delle misure da adottare235.

L’Autorità centrale trasmette le domande ai rispettivi uffici specializzati competenti.

La competenza territoriale per le domande presentate a un’autorità estera dalla Svizzera è retta dagli stessi principi previsti per le fattispecie interne, e quindi basta il rimando all’articolo 5.

Art. 23 Costi dell’aiuto all’incasso

Cpv. 1 Prestazioni dell’ufficio specializzato

La gratuità delle prestazioni proprie dell’ufficio specializzato per tutti gli aventi diritto è stabilita dalle convenzioni sull’assistenza amministrativa236.

Cpv. 2 Prestazioni di terzi: anticipo e assunzione dei costi per la costituzione o la modifica

di titoli di mantenimento

Anticipo dei costi per le prestazioni di terzi nelle fattispecie transfrontaliere

In virtù dell’articolo 21 capoverso 2, l’articolo 19 dell’ordinanza è applicabile anche alle domande di aiuto all’incasso di natura transfrontaliera. I costi per prestazioni di terzi in favore di richiedenti residenti all’estero che fanno valere le loro pretese di mantenimento sulla base di accordi internazionali sull’assistenza amministrativa sono dunque anticipati dall’ente pubbli-

233 Contrariamente alla Svizzera, gli Stati Uniti d’America ammettono la competenza dello Stato di domicilio o luogo di dimora dell’avente diritto per la costituzione di un titolo di mantenimento soltanto quando l’obbligato ha almeno un minimo di contatti («minimum contacts») con lo Stato del foro. In caso contrario il titolo di mantenimento non può essere costituito nello Stato di residenza dell’avente diritto, ma dovrà esserlo in Svizzera al domicilio o nel luogo di dimora del genitore obbligato. Siccome gli Stati Uniti applicano questo principio anche per il riconoscimento dei titoli esteri, sul loro territorio è anche impossibile ottenere l’esecuzione di certe sentenze.

234 A questo proposito cfr. anche l’ordinanza del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC; RS 281.41)

235 A proposito dell’esecuzione dei titoli di mantenimento stranieri, cfr. Rodrigo Rodriguez, Grenzüberschreitende Vollstreckung, pag. 143 segg.; dello stesso autore, Durchsetzung ausländischer Unterhaltstitel, pag. 157 segg.; sulla diffida ai debitori cfr. anche David Rüetschi, FamPra.ch 2012, pag. 657 segg.

236 Art. 9 cpv. 3, della Convenzione di New York; art. 6 dell’accordo bilaterale con gli Stati Uniti; art. 13 del Memorandum of Understanding con il Manitoba; art. 6 del Memorandum of Understanding con il Saskatchewan; art. 13 del Memorandum of Understanding con la Columbia britannica; art. 14 del Memorandum of Understanding con l'Alberta.