Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/69: Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) · 60 pagine
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Rapporto esplicativo dell'ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc)
Riferimento n.: COO.2180.109.7.218353 / 232.1/2016/00014
vengono addossati costi ai richiedenti residenti all’estero242; questa prassi recepisce inoltre le norme internazionali di riferimento243.
L’obbligato è tenuto di principio ad assumersi i costi per le prestazioni di terzi anche nelle procedure promosse per l’incasso di contributi di mantenimento dovuti al(l’ex) coniuge o in virtù dell’obbligo di assistenza tra parenti. Se la gratuità per il richiedente non è già prevista da un accordo internazionale,244 i costi potrebbero essere addossati all’avente diritto residente all’estero soltanto nel caso in cui fosse stata respinta una domanda di gratuito patrocinio. Tuttavia, l’ordinanza non impone all’ufficio specializzato di richiedere il gratuito patrocinio e gli dà facoltà di prendere questa decisione caso per caso, poiché l’onere relativo alla domanda può rivelarsi sproporzionato rispetto agli esigui costi di una procedura d’esecuzione245 (cfr. commento all’art. 19). Prima di adire (di nuovo) le vie legali, l’ufficio deve informare i richiedenti in merito alla reiezione della domanda di gratuito patrocinio e agli ulteriori rischi di imputazione dei costi.
Disciplinamento dei costi in caso costituzione o modifica di un titolo di mantenimento
Le convenzioni sull’assistenza amministrativa contemplano anche la costituzione e la modifica di titoli di mantenimento246 per l’avente diritto (cfr. commento agli art. 21 cpv. 1 e 22 cpv. 1). Gli articoli 19 e 20 non evocano assolutamente questi aspetti, ragion per cui la questione deve essere disciplinata espressamente.
Le domande di aiuto per la costituzione o la modifica di un titolo di mantenimento da parte di aventi diritto residenti all’estero sono rare, poiché di regola tali questioni e la relativa procedura competono allo Stato di residenza dell’avente diritto. Date le norme sulla competenza applicabili negli Stati Uniti d’America247, può comunque accadere che un avente diritto residente in tale Paese debba presentare una richiesta in Svizzera per ottenere la costituzione di un titolo di mantenimento (ed eventualmente anche per l’accertamento della paternità). Anche un avente diritto residente in Svizzera potrebbe trovarsi confrontato alla necessità di far costituire ancora una volta un titolo di mantenimento negli Stati Uniti se questi non riconoscono il titolo svizzero. Lo stesso problema si pone con la Nuova Zelanda, che non riconosce i titoli di mantenimento svizzeri ed esige l’apertura di una nuova procedura giudiziaria sul proprio territorio.
Per gli aventi diritto residenti in Svizzera che devono far costituire un titolo di mantenimento in uno Stato firmatario di una convenzione sull’assistenza amministrativa, i costi da sostenere riguardano anzitutto la traduzione dei documenti da produrre, ed eventualmente anche la loro certificazione (ad es. da parte di un traduttore giurato). È possibile che in questi (rari) casi vengano ad aggiungersi anche altri costi, ad esempio per un test del DNA eccetera. A difetto di informazioni al riguardo, non si sa se nelle procedure condotte nei vari Stati esteri firmatari tutti questi costi aggiuntivi possano essere addossati all’obbligato. Per evitare che gli aventi diritto che, in virtù delle norme applicabili alla competenza e al riconoscimento dei titoli, devono invocare le loro pretese di mantenimento in uno Stato firmatario debbano rinunciarvi per mancanza dei mezzi finanziari, è giusto che l’ente pubblico anticipi i costi da sostenere, applicando l’articolo 19 per analogia. L’assunzione dei costi secondo l’articolo 20 è necessaria soltanto se essi non possono essere ottenuti dall’obbligato all’estero. Tuttavia, per l’ente pubblico è utile che gli aventi diritto residenti in Svizzera possano far costituire o
242 Cfr. il commento relativo all’anticipo dei costi.
243 Cfr. ad es. art. 3 lett. c e gli art. 14–16 della Convenzione dell’Aia del 2007 (non ratificata dalla Svizzera). Per ora la convenzione è in vigore per l’Albania, la Bosnia ed Erzegovina, gli Stati Uniti, il Montenegro, la Norvegia, la Turchia, l’Ucraina e gli Stati membri dell’Unione europea ad eccezione della Danimarca.
244 Cfr. ad es. l’art. 6 dell’accordo bilaterale con gli Stati Uniti.
245 Rapporto di armonizzazione, pag. 46.
246 L'accordo bilaterale con gli Stati Uniti contempla anche l’accertamento di paternità.
247 Cfr. nota a piè di pagina n. 233.