Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 42 pagine

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rizzazione. Questo, invece, non sempre avviene per il crowdfunding negli ordinamenti giuridici all’estero, dove spesso, fatta eccezione per il Regno Unito, non è richiesto un capitale minimo della piattaforma stessa, bensì limitato il volume dell’investimento del singolo investitore o il volume del progetto. L’approccio qui proposto tiene altrettanto conto della tutela degli investitori, ma con una maggiore apertura verso l’innovazione.

Anche lo «spazio per l’innovazione» svizzero si distingue sostanzialmente dalle iniziative estere, in particolare da quelle del Regno Unito. In Svizzera il sandbox è accessibile a tutti i partecipanti al mercato, non prevede l’accompagnamento da parte della FINMA ed è illimitato nel tempo, mentre nel Regno Unito solo un numero limitato di imprese selezionate può beneficiarne a tempo determinato e sotto lo stretto controllo dell’autorità di vigilanza. Qui è invece proposto un modello che garantisce la parità di trattamento a tutti gli attori. Il disciplinamento dei mercati finanziari deve consentire una concorrenza equa tra gli attori del settore finanziario.

1.5 Attuazione

Le modifiche proposte alla LBCR per creare una nuova categoria di autorizzazione volta a incentivare l’innovazione comporteranno interventi calibrati su questa categoria nelle disposizioni d’esecuzione, segnatamente nella OBCR. Per quanto riguarda i requisiti che il Consiglio federale deve stabilire (art. 3 cpv. 2 lett. b LBCR), è previsto di fissare un capitale minimo pari al 5 per cento dei depositi del pubblico raccolti, ma comunque non al di sotto di 300 000 franchi. Si rinuncia invece a stabilire ulteriori esigenze di fondi propri (art. 4 LBCR). Naturalmente questo punto, così come tutte le altre modifiche all’ordinanza rese necessarie dalla creazione di una nuova categoria di autorizzazione, sarà ancora oggetto di una procedura di consultazione.

1.6 Interventi parlamentari

Il 22 settembre 2016 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha accolto il postulato 15.4086 Per una piazza finanziaria competitiva nel settore delle nuove tecnologie finanziarie. Il Consiglio federale è quindi incaricato di esaminare con quali misure sia possibile rafforzare e migliorare la competitività della piazza finanziaria nel settore delle nuove tecnologie finanziarie e di indicare quali azioni siano necessarie per attuare tali misure.

Con il presente progetto vengono illustrati gli interventi necessari presentando contestualmente una proposta per l’attuazione. Il postulato può essere dunque tolto dal ruolo.