Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 42 pagine

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2 Commento ai singoli articoli

2.1 Legge sulle banche

Art. 1a Banche

In generale

Come suesposto (cfr. n. 1.2.4), le persone che si limitano alle operazioni passive e non superano l’importo di 100 milioni di franchi di depositi non dovranno più essere considerate banche in futuro. Per una distinzione inequivocabile dalle banche, occorre definire a livello di legge non solo le suddette persone, ma anche le banche, pertanto l’articolo 2 OBCR viene trasposto nella LBCR con le necessarie modifiche.

Lett. a

La lettera a corrisponde nella sostanza al vigente articolo 2 capoverso 1 lettera a OBCR. Per attuare una differenziazione rispetto alla nuova categoria di autorizzazione è sancito che non è più considerata automaticamente banca chi accetta depositi del pubblico oppure si presta pubblicamente a tale scopo, bensì solo chi accetta depositi del pubblico superiori a 100 milioni di franchi. Ai fini della qualifica di banca non è rilevante se, oltre all’attività passiva, sono svolte anche le operazioni attive. Come motivazione del valore limite si rimanda ai commenti all’articolo 1b LBCR. Non è considerata banca chi accetta depositi superiori a 100 milioni di franchi senza svolgere operazioni attive e ha ottenuto un’autorizzazione a condizioni agevolate dalla FINMA in applicazione dell’articolo 1b capoverso 4 lettera a.

Lett. b

Conformemente alla lettera b è considerata banca anche chi accetta depositi del pubblico a titolo professionale fino a 100 milioni di franchi o si presta pubblicamente a tale scopo e svolge operazioni attive, quindi in termini di legge investe tali depositi o corrisponde interessi sugli stessi. In tal caso, diversamente dalla nuova categoria di autorizzazione, viene svolta l’attività tipica delle banche fondata sulle operazioni sulle differenze di interesse con i conseguenti rischi (cfr. n. 1.1.3). Ciò giustifica (ancora) la qualifica di banca.

Lett. c

La lettera c corrisponde al vigente articolo 2 lettera b OBCR.

Art. 1b Promozione dell’innovazione

Cpv. 1

In generale

Come esposto in precedenza (cfr. n. 1.1.3), appaiono sproporzionati gli elevati requisiti posti dalla LBCR per i modelli aziendali basati sull’accettazione di un ammontare limitato di depositi del pubblico a titolo professionale senza che sia svolta l’attività tipica bancaria fondata sulle operazioni sulle differenze di interesse.