Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 42 pagine
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A questi modelli aziendali dovranno essere dunque applicati requisiti per l’autorizzazione attenuati rispetto alle banche.
Tuttavia i suddetti istituti non potranno più designarsi come banche, per evitare che si generino aspettative sbagliate negli investitori in riferimento alla protezione dei loro capitali. Sotto il profilo tecnico-legislativo, i summenzionati istituti saranno dunque esclusi dalla nozione di banca (cfr. l’argomento a contrario dell’art. 1a LBCR). Di conseguenza la LBCR è dichiarata applicabile per analogia fatte salve diverse disposizioni (cfr. cpv. 3). Questo modo di procedere consente di creare una nuova categoria di autorizzazione con poche modifiche della LBCR.
Titolo
Occorre sottolineare che la nuova categoria di autorizzazione è creata in primo luogo per abbattere ostacoli sproporzionati all’accesso al mercato per le imprese tecnofinanziarie. Requisiti attenuati di autorizzazione sono comunque giustificati anche per tutti gli altri modelli aziendali, per i quali i depositi del pubblico sono accettati in misura limitata a titolo professionale senza che sia svolta l’attività tipica bancaria fondata sulle operazioni sulle differenze di interesse. La nuova categoria di autorizzazione può dunque applicarsi anche alle imprese che non sono riconducibili al settore tecnofinanziario. Pertanto la nuova forma di autorizzazione non è espressamente designata nella legge come «autorizzazione per l’attività tecnofinanziaria» o «autorizzazione per gli innovatori finanziari». Conformemente al motivo del nuovo disciplinamento, come titolo dell’articolo 1b è stato scelto «Promozione dell’innovazione».
Frase introduttiva
L’applicazione per analogia riguarda in particolare i requisiti in materia di diritto sulle banche per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività (art. 3 LBCR). Per quanto riguarda le esigenze in materia di fondi propri (che saranno da riprendere nell’OBCR) si rimanda al precedente numero 1.4.
Lett. a
I requisiti di autorizzazione agevolati rispetto alle banche, in particolare per quanto riguarda la mancanza della garanzia dei depositi (cfr. art. 3b cpv. 3 lett. d) appaiono giustificati solo se l’ammontare dei depositi del pubblico raccolti è limitato. Il valore soglia viene fissato a 100 milioni di franchi tenendo conto delle esigenze del settore e della tutela dei clienti. In considerazione della rapida crescita del settore tecnofinanziario, è attribuita al Consiglio federale la competenza di adeguare il valore soglia agli sviluppi sui mercati finanziari (cfr. cpv. 2). Per i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari il valore soglia deve essere calcolato su base consolidata. Inoltre è determinante l’ammontare dei depositi del pubblico complessivamente raccolti in un momento qualsiasi. Di conseguenza, per i modelli di crowdfunding i singoli progetti non sono considerati separatamente.
Il valore soglia di 100 milioni di franchi non è assoluto. Conformemente ai requisiti dell’articolo 1b capoverso 4 LBCR la FINMA può concedere deroghe in singoli casi.