Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/72: Revisione totale dell'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte · 11 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 18 Beneficiari di rendite previdenziali domiciliati all’estero
Per quanto attiene alle rendite previdenziali non sono state apportate modifiche rispetto al diritto vigente.
Art. 19 Beneficiari di prestazioni previdenziali in capitale domiciliati all’estero
L’imposta alla fonte sull’importo lordo delle prestazioni in capitale e il meccanismo di rimborso dell’imposta alla fonte riscossa non subiscono fondamentalmente modifiche rispetto al diritto vigente. Per quanto riguarda le condizioni per il rimborso dell’imposta alla fonte senza interessi viene però precisato che, in primo luogo, il beneficiario della prestazione previdenziale in capitale deve presentare la relativa istanza alla competente autorità fiscale cantonale entro tre anni dalla scadenza della prestazione. In secondo luogo deve allegare una lettera di conferma della competente autorità fiscale dello Stato di residenza secondo qui quest’ultima è a conoscenza della prestazione in capitale. In terzo luogo, deve fornire la prova della residenza al di fuori della Svizzera.
Art. 20 Importi minimi di riscossione
Rispetto alla stessa disposizione del diritto vigente, è stato soltanto modificato il rimando all’interno dell’appendice.
Sezione 4: Procedura di conteggio semplificata (titolo prima dell’art. 21)
In questa sezione sono riassunte le disposizioni di esecuzione dell’ordinanza che sono in stretta correlazione con la procedura di conteggio semplificata per le piccole rimunerazioni.
Art. 21−24
Le disposizioni relative alla procedura di conteggio semplificata corrispondono a quelle del diritto vigente.
Sezione 5: Disposizioni finali (titolo prima dell’art. 25)
Questa sezione sancisce l’abrogazione dell’ordinanza sull’imposta alla fonte vigente, l’entrata in vigore dell’ordinanza oggetto di una revisione totale e la modifica di una disposizione dell’ordinanza concernente gli espatriati.
Art. 25 Abrogazione di un altro atto normativo
La disposizione stabilisce che l’ordinanza del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla fonte è abrogata e sostituita con la presente versione oggetto di una revisione totale.
Art. 26 Modifica di un altro atto normativo
In futuro, l’espatriato potrà far rivalere la deduzione di spese effettive più elevate solo mediante una tassazione ordinaria ulteriore. Vengono meno altri meccanismi di correzione successivi volti a determinare l’imposta alla fonte. Di conseguenza deve essere adeguato l’articolo 4 capoverso 2 secondo periodo dell’ordinanza concernente gli espatriati.
Art. 27 Entrata in vigore
L’ordinanza sull’imposta alla fonte oggetto di revisione totale entrerà in vigore presumibilmente il 1° gennaio 2020 e simultaneamente alla legge federale sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa.
Appendice
L’appendice elenca tutti gli elementi numerici riguardanti gli aspetti tariffari. Essa fissa altresì gli importi minimi di riscossione:
- l’aliquota d’imposta per le prestazioni assoggettate all’imposta alla fonte secondo il tariffa-
rio D (n. 1);