Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/72: Revisione totale dell'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte · 11 pagine
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Con la revisione viene introdotto il tariffario Q, che sarà applicato ai frontalieri secondo la convenzione per evitare la doppia imposizione conclusa con la Germania8, qualora i proventi compensativi siano versati nel rispetto delle condizioni richieste per il tariffario G.
Cpv. 2
L’aliquota per le prestazioni assoggettate all’imposta alla fonte che rientrano nel tariffario D ammonta, come nel diritto vigente, all’1 per cento delle entrate lorde. Alle prestazioni assoggettate all’imposta alla fonte secondo il tariffario G si applica un’aliquota progressiva, calcolata in modo indipendente dallo stato civile e dal numero di figli a carico. Dal momento che le persone assoggettate all’imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi direttamente dal fornitore di prestazioni (ad es. le indennità giornaliera di disoccupazione) sono domiciliate nella maggior parte dei casi in Svizzera, esse hanno la possibilità di richiedere una tassazione ordinaria ulteriore.
Art. 2 Scadenza e calcolo dell’imposta alla fonte
Cpv. 1 e 2
Rispetto al diritto vigente non viene apportata alcuna modifica alla scadenza dell’imposta alla fonte. È determinante la situazione al momento del pagamento, del versamento, dell’accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile. L’obbligo di trattenere l’imposta senza tener conto di eventuali contestazioni o pignoramenti di salario viene mantenuto.
Cpv. 3
Per stabilire il reddito imponibile e il reddito determinante ai fini dell’aliquota ci si basa sulla tariffa mensile o sul sistema della compensazione annua. Se si applica la tariffa mensile, la ritenuta d’imposta effettuata alla fine del mese (tenendo conto di una eventuale tassazione ordinaria ulteriore) è definitiva. Se si applica la tariffa con compensazione annua, l’imposta è trattenuta comunque con cadenza mensile, ma è calcolata alla fine dell’anno sulla base del reddito annuo lordo. In questo modo è possibile livellare i picchi di reddito e annullare le differenze causate dalla progressività della tariffa.
Attualmente 21 Cantoni applicano la tariffa mensile e 5 Cantoni (GE, FR, TI, VD e VS) il sistema della compensazione annua. L’Amministrazione federale delle contribuzioni definisce con i Cantoni una procedura unitaria per ciascuno dei due gruppi di Cantoni succitati.
Cpv. 4
Come nella tassazione ordinaria, anche nell’imposizione alla fonte, in caso di assoggettamento fiscale inferiore a un anno, l’imposta deve essere riscossa sui proventi da attività lucrativa conseguiti durante la parte interessata del periodo fiscale. Per i proventi da attività lucrativa periodici, l’aliquota d’imposta è determinata in funzione del reddito calcolato su 12 mesi. I proventi non periodici non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell’aliquota.
Art. 3 Proventi compensativi
I proventi compensativi assoggettati all’imposta alla fonte sono elencati nella disposizione dell’ordinanza senza pretese di esaustività e corrispondono al diritto vigente.
Art. 4 Tassazione ordinaria in caso di prestazioni dall’estero
Le prestazioni ricevute da un debitore della prestazione domiciliato all’estero sono tassate in linea di principio secondo la procedura ordinaria. In deroga alla suddetta disposizione, si effettua la ritenuta d’imposta alla fonte se sono soddisfatte determinate condizioni. Rispetto al