Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/72: Revisione totale dell'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte · 11 pagine

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diritto vigente, la revisione prevede l’imposizione alla fonte delle suddette prestazioni nel caso di un datore di lavoro effettivo o di personale a prestito dall’estero.

Si è in presenza di un datore di lavoro effettivo (lett. b), quando le prestazioni lavorative non sono temporaneamente dovute alla società con cui è stato sottoscritto il contratto di lavoro, bensì a un’altra società del gruppo con sede in Svizzera, che è considerata il datore di lavoro sul piano economico. Nella prassi è entrata in uso la regola secondo la verifica dell’esistenza di un datore di lavoro effettivo è effettuata quando il personale è distaccato in Svizzera per una durata superiore a tre mesi. Se si sa fin dall’inizio che il distacco di personale dura più di tre mesi e che esiste un datore di lavoro effettivo, le prestazioni sono assoggettate all’imposta alla fonte in Svizzera dal primo giorno di lavoro.

Si parla di personale a prestito (lett. c) sostanzialmente quando un datore di lavoro cede i propri collaboratori a un’altra azienda per la fornitura di prestazioni lavorative trasferendo all’impresa acquisitrice un ampio potere di impartire istruzioni.

Sebbene la fornitura di personale a prestito dall’estero in Svizzera non sia generalmente permessa (art. 12 cpv. 2 della legge del 6 ottobre 19899 sul collocamento), nella pratica è possibile trovare situazioni di questo genere. Se si tratta di un’azienda domiciliata all’estero, le imposte alla fonte devono essere calcolate sulle indennità complessive versate al prestatore di personale estero oppure sulla totalità dei salari mensili lordi versati di fatto dal prestatore di personale estero. In questi casi, il debitore della prestazione imponibile è l’impresa acquisitrice domiciliata in Svizzera.

Art. 5 Obbligo di annuncio dei datori di lavoro

Cpv. 1

Le disposizioni in materia di obbligo di annuncio dei datori di lavoro non hanno subito sostanzialmente modifiche dalla loro entrata in vigore il 1° gennaio 2014. Dal momento che, con la revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, l’articolo 97 LIFD sarà abrogato, occorre garantire il corretto rimando nel capoverso 1 dell’ordinanza.

Cpv. 2

Nel capoverso 2 non sono state apportate modifiche sostanziali al contenuto. Le modifiche sono di carattere meramente redazionale. Come nel diritto vigente l’annuncio delle nuove assunzioni potrà avvenire unitamente al conteggio mensile soltanto nel caso in cui il conteggio dell’imposta alla fonte venga trasmesso per via elettronica.

Art. 6 Provvigione di riscossione

Cpv. 1

Il capoverso 1 precisa, come nel diritto vigente, che i Cantoni possono graduare la provvigione di riscossione (art. 88 cpv. 4 e 100 cpv. 3 della LIFD riveduta) in base alla natura e all’ammontare delle entrate imponibili, nonché stabilire l’aliquota e le modalità della provvigione.

Cpv. 2

Le possibilità di riduzione e di revoca della provvigione di riscossione da parte delle autorità fiscali competenti in caso di violazione degli obblighi procedurali restano invariate rispetto al diritto vigente.

9 RS 823.11