Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/72: Revisione totale dell'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 7 Restituzione

Nella revisione viene mantenuta la possibilità offerta dal diritto in vigore secondo cui, in seguito a una ritenuta d’imposta alla fonte troppo elevata da parte del debitore della prestazione imponibile, l’autorità fiscale competente restituisce la somma eccedente direttamente alla persona assoggettata all’imposta alla fonte.

Art. 8 Quota dell’imposta federale diretta in caso di frontalieri dalla Germania

Nell’ambito della ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni, per il versamento della quota federale dell’imposta alla fonte riscossa sui redditi da attività lucrativa dei frontalieri tedeschi (al massimo 4,5 % dei proventi lordi) sono stati applicati diversi metodi di calcolo. Secondo il nuovo principio, la quota dell’imposta federale diretta è fissata al 10 per cento dell’importo complessivo dell’imposta alla fonte. Questa regola concerne solo i frontalieri che sono assoggetti all’imposta alla fonte sulla base del tariffario L, M, N, O, P o Q.

Sezione 2: Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale in Svizzera (titolo prima dell’art. 9)

Sotto questo titolo figurano le disposizioni (art. 9−13) applicabili esclusivamente alle persone assoggettate all’imposta alla fonte con domicilio o dimora fiscale in Svizzera (cosiddetti residenti).

Art. 9 Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria

Cpv. 1

Come previsto dal diritto vigente, la tassazione ordinaria ulteriore deve essere effettuata per le persone assoggettate all’imposta alla fonte con domicilio o dimora fiscale in Svizzera il cui reddito lordo annuo da attività lucrativa dipendente è pari o superiore a 120 000 franchi.

Cpv. 2

La soglia determinante per la tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria comprende in particolare i redditi da attività lucrativa dipendente ed eventuali proventi compensativi.

Cpv. 3

Poiché nelle coppie sposate con doppio reddito, in cui entrambi i coniugi sono assoggettati all’imposta alla fonte, l’imposizione fiscale avviene su base individuale, è determinate la soglia minima per coniuge. Qualora questa venga raggiunta da uno dei due coniugi, si applica imperativamente la tassazione congiunta nell’ambito della procedura ordinaria ulteriore.

Cpv. 4

Non è necessario che la soglia sia raggiunta ogni anno. La persona assoggettata all’imposta alla fonte deve essere tassata secondo la procedura ordinaria ulteriore anche quando la soglia non viene raggiunta temporaneamente o durevolmente.

Cpv. 5

In caso di assoggettamento fiscale inferiore a un anno, la soglia di cui al capoverso 1 è determinata sulla base dei proventi periodici calcolati su dodici mesi. I proventi non periodici non sono convertiti in un reddito annuo.

Art. 10 Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

Nel caso di una coppia sposata assoggettata all’imposta alla fonte che ha richiesto una tassazione ordinaria ulteriore, entrambi i coniugi (indipendentemente dall’ammontare del loro reddito) sono tassati secondo la procedura ordinaria ulteriore fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte anche in caso di separazione o divorzio.