Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/72: Revisione totale dell'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte · 11 pagine

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1. Situazione iniziale

In seguito alla decisione del Tribunale federale del 26 gennaio 20101 si ravvisa la necessità di un intervento normativo volto a rivedere l’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. In quella data il Tribunale federale ha constatato per la prima volta che in determinati casi il diritto in materia di imposte alla fonte viola l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) che la Svizzera ha concluso con l’Unione europea (UE). Secondo il Tribunale federale, le persone assoggettate all’imposta alla fonte senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera, ma che nel nostro Paese conseguono oltre il 90 per cento dei loro proventi mondiali, hanno diritto alle stesse deduzioni delle persone sottoposte alla procedura d’imposizione ordinaria in Svizzera. In questo modo, la nozione di «quasi residenti» viene introdotta nel diritto tributario svizzero come categoria di persone aggiuntiva.

A seguito di questa decisione, con la legge federale sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrative sono state create le premesse necessarie per eliminare le disparità di trattamento tra le persone assoggettate all’imposta alla fonte e le persone tassate secondo la procedura ordinaria e per garantire il rispetto degli impegni internazionali. Il disegno di legge è stato adottato dal Parlamento il 16 dicembre 20162. La nuova regolamentazione consiste principalmente nell’estendere la tassazione ordinaria ulteriore, mantenendo la riscossione dell’imposta alla fonte. In questo modo è ancora garantita l’esazione dell’imposta:

- in futuro, come previsto dal vigente diritto, la tassazione ordinaria ulteriore dovrà essere

obbligatoria per i contribuenti residenti assoggettati all’imposta alla fonte il cui reddito lordo supera un determinato importo stabilito tramite ordinanza;

- tutti gli altri residenti assoggettati all’imposta alla fonte avranno la possibilità di chiedere la

tassazione ordinaria ulteriore;

- le persone residenti che chiedono la tassazione ordinaria ulteriore resteranno sottoposte a

questo regime fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte;

- la tassazione ordinaria complementare, applicata ai redditi non soggetti all’imposta alla

fonte e, a livello cantonale, alla sostanza imponibile, sarà sostituita con la procedura della tassazione ordinaria ulteriore;

- possono richiedere annualmente una tassazione ordinaria ulteriore anche i non residenti

che soddisfano i requisiti per la quasi residenza;

- per tutti gli altri non residenti l’imposta alla fonte è definitiva. Essa sostituisce le imposte

sul reddito da attività lucrativa dipendente calcolate secondo la tassazione ordinaria.

Il disegno di legge permette di ottenere una maggiore uniformità del regime dell’imposizione alla fonte per quanto attiene alle questioni procedurali e di garantire in tal modo maggiore trasparenza e certezza del diritto. Poiché alcune delle nuove norme richiedono un’interpretazione (art. 89 cpv. 2, 92 cpv. 5, 99a cpv. 3, 99b cpv. 2 della LIFD riveduta) e altre disposizioni d’esecuzione in vigore devono essere adeguate, si rende assolutamente necessario sottoporre l’ordinanza del DFF del 19 ottobre 19933 sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo) a una revisione totale.

Oltre alla revisione totale dell’ordinanza sull’imposta alla fonte, si devono apportare adeguamenti di minore entità ad altre quattro ordinanze. Si tratta dell’ordinanza del 3 ottobre 20004 concernente gli espatriati, anch’essa emanata dal DFF. Inoltre, a seguito della nuova regolamentazione della competenza territoriale nella procedura della tassazione ordinaria ulteriore, l’articolo 4 dell’ordinanza del 9 marzo 20115 sull’applicazione della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali diventa obsoleto. Trattandosi di

1DTF 136 II 241

2FF 2016 7963

3 RS 642.118.2

4 RS 642.118.3

5 RS 642.141