Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/72: Revisione totale dell'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte · 11 pagine
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grado di valutare meglio la capacità contributiva personale di detto contribuente. Inoltre quest’ultimo, di norma, ha il centro dei suoi interessi personali ed economici nello Stato di residenza10.
Se però una persona non residente non percepisce un reddito significativo nel suo Stato di residenza e realizza il suo reddito imponibile essenzialmente mediante un’attività esercitata nello Stato in cui è situato il suo luogo di lavoro, la stessa deve essere trattata, da un punto di vista fiscale, come persona residente nello Stato in cui è situato il suo luogo di lavoro. Tale regolamentazione è giustificata poiché lo Stato di residenza, in queste circostanze, non è in grado di accordare al contribuente le agevolazioni fiscali derivanti dalla presa in considerazione della sua situazione personale e familiare. Secondo la giurisprudenza pertinente della CGUE, di norma almeno il 90 per cento dei redditi lordi mondiali deve essere imponibile nello Stato in cui è situato il luogo di lavoro, affinché siano soddisfatti i requisiti per la quasi residenza11. Nel caso dei coniugi, secondo l’articolo 99a capoverso 1 lettera a della LIFD riveduta, occorre tenere conto dei proventi lordi mondiali comuni.
Se il valore soglia citato non è rispettato e non è possibile tenere conto della situazione personale e familiare nello Stato di residenza, perché in detto Stato i redditi percepiti sono modesti o non vengono percepiti redditi, si può comunque ammettere la sussistenza della quasi residenza. Pertanto, secondo la giurisprudenza più recente della CGUE, lo Stato in cui è situato il luogo di lavoro è tenuto a farsi carico di tali agevolazioni. In una sentenza12 in questo senso del 2012, la CGUE ha chiarito che la soglia del 90 per cento non deve essere considerata come valore assoluto.
Partendo da questi casi e facendo riferimento all’articolo 99a capoverso 1 lettera b della LIFD riveduta, per la Svizzera ciò significa che se i proventi nello Stato in cui è situato il luogo di lavoro sono inferiori al 90 per cento, in determinate circostanze può comunque essere opportuno trattare la persona assoggettata all’imposta alla fonte come una persona residente. Infatti è possibile che la Svizzera, in qualità di Stato in cui è situato il posto di lavoro, debba tenere in considerazione le spese legate alla situazione personale e familiare nell’ambito di una tassazione ordinaria ulteriore. Ciò riguarda, nello specifico, le deduzioni non contemplate nella tariffa dell’imposta alla fonte, come i contributi a favore di forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a), le spese per la cura dei figli da parte di terzi, le spese per malattia e incidente sostenute dal contribuente, i costi a seguito di disabilità, le spese per la formazione e il perfezionamento professionali, nonché le prestazioni assistenziali a favore delle persone il cui sostentamento è a carico del contribuente.
Cpv. 2
L’ammontare determinante dei proventi lordi mondiali deve essere stabilito sulla base del diritto svizzero. Per determinare la percentuale dei proventi lordi imponibili in Svizzera, occorre dapprima tenere conto dei seguenti elementi:
10 CGUE 12.12.2013, causa C-303/12, Imfeld e Garcet/Belgio.
11 Cfr. in particolare CGUE 14.2.1995, causa C-279/93, Schumacker, n. marg. 46, I-249; CGUE 11.8.1995, causa C-80/94, Wielockx, n. marg. 7, I-2508; CGUE 27.6.1999, causa C-107/94, Asscher, n. marg. 6, I-3113; CGUE 14.9.1999, causa C-391-97, Gschwind, n. marg. 32, I-5478, CGUE 18.6.2015, causa C-C-14, Paesi Bassi/D.G.Kieback.
12 CGUE 10.5.2012, causa C-39/10, Commissione/Estonia