Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/72: Revisione totale dell'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte · 11 pagine

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un’ordinanza del Consiglio federale, l’abrogazione di questo articolo deve avvenire tramite un atto modificatore separato. Nello stesso saranno anche aggiornati i rimandi contenuti nell’ordinanza del 27 giugno 20126 sulle partecipazioni di collaboratore e nell’ordinanza del 18 dicembre 19917 su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta federale diretta. Per le suddette ordinanze del Consiglio federale non sarà indetta alcuna procedura di consultazione o, data la loro rilevanza minima, esse non saranno parte di tale procedura.

2. Commento ai singoli articoli

Ingresso

I rimandi nell’ingresso si riferiscono all’articolo 89 capoverso 2 (determinazione della soglia a partire dalla quale una procedura di tassazione ordinaria ulteriore è obbligatoria), 92 capoverso 5 (determinazione dell’ammontare dei proventi lordi annui di artisti, sportivi e conferenzieri a partire dal quale è riscossa l’imposta alla fonte), 99a capoverso 3 (definizione dei requisiti per la quasi residenza) e 99b capoverso 2 della LIFD riveduta (tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio). A questi si aggiungono i rimandi già contenuti nel diritto vigente all’articolo 161 capoverso 1 LIFD (scadenza dell’imposta), nonché all’articolo 1 lettera b dell’ordinanza su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta federale diretta (riscossione dell’imposta alla fonte).

Sezione 1: Disposizioni generali (titolo prima dell’art. 1)

La sezione 1 riguarda, come nel diritto vigente, oltre all’attribuzione del tariffario (art. 1), la scadenza e il calcolo dell’imposta alla fonte (art. 2). D’ora in poi la Sezione 1 comprenderà anche altre disposizioni generali, ovvero quelle norme applicabili sia alle persone assoggettate all’imposta alla fonte con domicilio o dimora fiscale in Svizzera, sia a quelle senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera. Tali norme riguardano i proventi compensativi (art. 3), la tassazione ordinaria in caso di prestazioni dall’estero (art. 4), l’obbligo di annuncio dei datori di lavoro (art. 5), la provvigione di riscossione (art. 6) e la restituzione (art. 7).

Art. 1 Tariffe dell’imposta alla fonte applicabili

Cpv. 1

Alle persone assoggettate all’imposta alla fonte con o senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera si applicano i tariffari citati di seguito (art. 83 e 91 della LIFD riveduta). I tariffari A, B, C, E, F, H, L, M, N, O e P sono entrati in vigore il 1° gennaio 2014 in seguito all’introduzione della Procedura elettronica di notifica dei salari in relazione all’imposta alla fonte (ELM-QSt) e sono rimasti da allora invariati.

Il tariffario D n. 1 (persone che esercitano un’attività accessoria) rimane invariato. Il n. 2 comprenderà d’ora in poi anche i contribuenti che hanno versato per almeno un anno i contributi all’AVS e che ne ottengono il rimborso, poiché si trasferiscono definitivamente in un Paese con il quale la Svizzera non ha concluso accordi in materia di sicurezza sociale.

Alle persone assoggettate all’imposta alla fonte che finora rientravano nel tariffario D n. 2 e che percepiscono proventi compensativi dall’assicuratore sarà attribuito il nuovo tariffario G. I proventi compensativi comprendono tutte le prestazioni elencate all’articolo 3 dell’ordinanza sull’imposta alla fonte che non sono versate dal datore di lavoro alle persone assoggettate all’imposta alla fonte. Il nuovo tariffario G permette di sgravare i fornitori di prestazioni (ad es. le casse di disoccupazione) dall’onere di inoltrare all’amministrazione fiscale competente le domande relative ai tariffari.

6 RS 642.115.325.1

7 RS 642.118