Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/72: Revisione totale dell'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte · 11 pagine
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Art. 11 Disciplinamento dei casi di rigore
Dal momento che gli alimenti non sono presi in considerazione nella tariffa dell’imposta alla fonte, il versamento di tali alimenti può portare a problemi finanziari. Per i residenti è quindi prevista una misura di attenuazione. Essi possono far valere deduzioni per i figli fino all’ammontare degli alimenti (cpv. 1). Una volta concesse queste deduzioni, le persone interessate sono tassate d’ufficio secondo la procedura ordinaria ulteriore fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte (cpv. 2).
Questa possibilità non è più concessa ai quasi residenti. Per questa categoria di persone è possibile accertare solo a posteriori se soddisfano i requisiti per la quasi residenza. Esse possono comunque richiedere la tassazione ordinaria ulteriore.
Art. 12 Passaggio dall’imposizione alla fonte alla tassazione ordinaria
Le conseguenze sul piano fiscale del passaggio dall’imposizione alla fonte alla tassazione ordinaria non cambiano rispetto al diritto vigente. Si stabilisce soltanto in modo esplicito che l’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.
Art. 13 Passaggio dalla tassazione ordinaria all’imposizione alla fonte
Cpv. 1
I motivi del passaggio dalla tassazione ordinaria all’imposizione alla fonte, così come il momento a partire dal quale si applica nuovamente l’imposizione alla fonte, non cambiano rispetto al diritto vigente.
Cpv. 2
Le persone che nel corso di un periodo fiscale erano inizialmente tassate secondo la procedura ordinaria e nel corso dell’anno sono state assoggettate all’imposta alla fonte sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte. Con questa soluzione viene istituita una regolamentazione chiara e semplificatrice.
Cpv. 3
Nel caso delle persone che durante un periodo fiscale sono dovute passare dalla tassazione ordinaria all’imposizione alla fonte, gli eventuali pagamenti anticipati effettuati e le imposte trattenute alla fonte dovranno essere computati nell’ambito della tassazione ordinaria ulteriore.
Sezione 3: Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera (titolo prima dell’art. 14)
Le disposizioni degli articoli 14−20 si riferiscono alle persone assoggettate all’imposta alla fonte senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera (cosiddetti non residenti).
Art. 14 Tassazione ordinaria ulteriore in caso di «quasi residenza»
Cpv. 1
Con la creazione della categoria dei quasi residenti, in virtù della sentenza del Tribunale federale del 26 gennaio 2010, è stata estesa l’attuale suddivisione tra residenti e non residenti. All’articolo 14 vengono definite le caratteristiche determinanti e qualificanti per la quasi residenza.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), in linea di principio spetta allo Stato di residenza concedere al contribuente tutte le agevolazioni fiscali collegate alla sua situazione personale e familiare, poiché tale Stato, di solito, è in