Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/73: Fase di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria 2030/35 (FA 2030/35) · 96 pagine

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FA 2030/35

Glossario

Ampliamento/potenziamento Misura di riequipaggiamento e/o completamento di impianti esistenti o costruzione di nuovi impianti

che mira ad aumentare la capacità di utilizzo di un impianto.

Bilancio ordinario Diversamente dall’ampliamento, l’esercizio e il mantenimento della qualità dell’infrastruttura ferro-

viaria finanziati attraverso il FIF, i contributi d’esercizio che mirano a promuovere il traffico merci ferroviario e il traffico viaggiatori regionale sono finanziati con i mezzi del bilancio ordinario.

Caso di riferimento Il caso di riferimento per lo sviluppo della fase di ampliamento 2030/35 comprende l’offerta e

l’infrastruttura disponibili nel 2030, esclusa la fase di ampliamento 2030/35. Corrisponde quindi essenzialmente all’offerta e all’infrastruttura previste dai programmi decisi finora e il cui finanziamento è garantito, incluso il decreto federale concernente la fase di sviluppo 2025 dell’infrastruttura ferroviaria. Il caso di riferimento costituisce la base per l’elaborazione di moduli e programmi e per la valutazione per fase di ampliamento 2030/35.

Convenzione di attuazione Accordo tra la Confederazione e le imprese ferroviarie o le società costruttrici sulla realizzazione di

→ Potenziamenti

Convenzione sulle prestazioni Accordo tra la Confederazione e i gestori dell’infrastruttura in cui le prestazioni da fornire e le inden-

nità e gli aiuti finanziari previsti per tale scopo sono definiti in anticipo e in modo vincolante per un quadriennio.

Corridoio Area di pianificazione di una tratta.

Costi d’esercizio per Costi legati all’esercizio dell’infrastruttura, nei quali rientrano ad esempio i costi legati alla gestione l’infrastruttura del traffico, alle telecomunicazioni e all’alimentazione elettrica 50Hz. Sono esclusi gli ammortamenti

degli impianti. I costi d’esercizio vanno distinti dai costi per la → Manutenzione dell’infrastruttura.

Costi successivi → Costi d’esercizio e costi per il →Mantenimento della qualità in seguito alla messa in esercizio e

all’attivazione di investimenti.

Credito d’impegno Se devono essere contratti impegni finanziari la cui durata supera l’anno di preventivo occorre chie-

dere un credito d’impegno. Ciò è segnatamente il caso per progetti di costruzione e acquisti di immobili, per programmi di sviluppo e di acquisizione, per l’assegnazione di sussidi pagabili soltanto in esercizi futuri, per l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie.

Gestore dell’infrastruttura Impresa o settore di un’impresa responsabile della costruzione e dell’esercizio di un’infrastruttura

ferroviaria.

Imprese di trasporto ferroviarie Imprese che forniscono prestazioni di trasporto nel traffico merci e/o viaggiatori utilizzando infra-

strutture proprie o di terzi. In Svizzera molte imprese di trasporto ferroviarie si occupano anche della gestione dell’infrastruttura (gestori d’infrastruttura).

Indennità Secondo l’articolo 3 capoverso 2 LSu le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei

all’Amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall’adempimento di compiti prescritti dal diritto federale e di compiti di diritto pubblico che la Confederazione ha affidato al beneficiario.

L’indennità nel traffico viaggiatori regionale è il risarcimento dei costi non coperti di un’offerta di prestazioni ordinata. La Confederazione e i Cantoni (i committenti) indennizzano le imprese di trasporto per i costi non coperti, pianificati in quanto tali, dell’offerta di trasporto ordinata congiuntamente nell’ambito del traffico regionale viaggiatori.

Nel caso dell’infrastruttura, secondo l’articolo 51b capoverso 1 Lferr i costi pianificati e non coperti per l’esercizio e il mantenimento della qualità, compresi gli ammortamenti e i costi d’investimento non attivabili, sono finanziati mediante indennità.

Infrastruttura ferroviaria Secondo l’articolo 62 capoverso 1 Lferr (legge sulle ferrovie; RS 742.101) l’infrastruttura ferroviaria

comprende le costruzioni, gli impianti e le installazioni che devono essere utilizzati in comune nell’ambito dell’accesso alla rete, in particolare:

a. la via di corsa;

b. gli impianti di alimentazione elettrica, segnatamente le sottostazioni e i raddrizzatori;

c. gli impianti di sicurezza;

d. le installazioni per il pubblico;

e. gli impianti di carico pubblici;

f. le stazioni di smistamento, compresi i locomotori di smistamento;

g. gli edifici di servizio e i locali necessari per la manutenzione e l’esercizio dell’infrastruttura secondo le lettere a.–f.

Inoltre, in virtù dell’articolo 62 capoverso 2 Lferr possono far parte dell’infrastruttura altre costruzioni, impianti e installazioni.

Installazioni per il pubblico Installazioni necessarie all’accesso dei viaggiatori ai treni, ora disciplinate dall'articolo 63 capoverso

3 Lferr. Vi rientrano ad esempio i marciapiedi e le pensiline, gli arredi, gli accessi, i sottopassaggi.

Limite di spesa Importo massimo del credito di preventivo, stabilito per un periodo pluriennale, che necessita

dell’approvazione del Parlamento. In relazione alla convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS: quadro finanziario stabilito per il finanziamento dell’infrastruttura delle FFS per un periodo di quattro o di due anni.