Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/73: Fase di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria 2030/35 (FA 2030/35) · 96 pagine

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FA 2030/35

5.3 Subordinazione al freno delle spese

Il freno delle spese serve a disciplinare la politica della spesa pubblica della Confederazione. A partire da un determinato importo, l’Assemblea federale deve approvare le spese a maggioranza qualificata. Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie che implicano nuove uscite uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Poiché nel caso presente tali importi sono ampiamente superati, il freno delle spese trova applicazione.

5.4 Conformità alla legge sui sussidi

Il decreto federale concernente la fase di ampliamento 2030/35 dell’infrastruttura ferroviaria è conforme alla legge sui sussidi.

Qualora l’articolo 58b Lferr venisse completato, si verrebbe a creare una certa contraddizione con i principi della legge sui sussidi. Vietando il rimborso a posteriori di investimenti già effettuati, quest’ultima formula una disposizione di principio nei confronti del legislatore che dovrebbe escludere i puri effetti d’inerzia. Il Parlamento è libero di derogare a questo principio e di disciplinare diversamente singole questioni. In tal caso, le disposizioni della Lferr (regolamentazione più recente e specifica) prevalgono su quelle della legge sui sussidi.

5.4.1 Importanza dei sussidi per il raggiungimento degli obiettivi auspicati

Come descritto nel capitolo 2.1.1, con lo sviluppo a lungo termine della ferrovia si mira a mantenere e migliorare l’attrattiva della piazza economica svizzera. La riduzione del sovraccarico sulle tratte maggiormente sollecitate è prioritaria. Al contempo, l’accesso al servizio ferroviario nelle stazioni, in particolare per le persone a mobilità ridotta, è agevolato e reso più sicuro. Verrà inoltre migliorata l’accessibilità delle regioni turistiche e garantita l’offerta di base nelle regioni rurali. Le misure contemplate nella fase di ampliamento 2030/35 potranno essere realizzate unicamente grazie a sovvenzioni. Nell’attuale sistema svizzero dei trasporti pubblici non è immaginabile introdurre una politica tariffaria che copra i costi.

5.4.2 Gestione materiale e finanziaria

La gestione materiale e finanziaria dell’attuazione corrisponde all’iter che ha finora dato buone prove per tutti i grandi progetti ferroviari ed è retta dall’OCPF. Concretamente, l’UFT definisce innanzitutto una strategia di attuazione. Il DATEC concorda poi con i gestori dell’infrastruttura interessati un calendario scaglionato per la progettazione e la realizzazione dei progetti e delle misure di ampliamento già decisi e incarica i gestori dell’infrastruttura o le società costruttrici di realizzare gli ampliamenti. A tal fine conclude convenzioni di attuazione nelle quali sono definiti gli obiettivi e i requisiti funzionali sotto forma di basi di riferimento dettagliate per le prestazioni da fornire (comprese qualità e funzionalità), i costi e le scadenze.

La gestione e la sorveglianza si focalizzano su questi tre aspetti. Tutti i progetti sono gestiti in tempo reale e in funzione dei bisogni grazie a fasi di lavoro sottoposte a nulla osta e a una gestione definita delle modifiche. Al delinearsi di variazioni rispetto alle pianificazioni possono essere adottati correttivi e misure immediate. Oltre alle procedure formalizzate, per tutti i progetti o fasi di ampliamento è stata definita un’organizzazione delle riunioni analoga. La vigilanza sui progetti e sulle misure di ampliamento decisi e il loro coordinamento avvengono nell’ambito dell’organo di coordinamento del programma, mentre le decisioni sullo sviluppo del progetto e sulle misure di gestione sono adottate dall’organo di gestione del programma. La rendicontazione semestrale assicura una documentazione continuativa del progetto.

5.4.3 Procedura di concessione dei contributi

Le sovvenzioni sono concesse sulla base di convenzioni di attuazione che fissano i contributi che la Confederazione concede ai gestori di infrastruttura per le misure di ampliamento.