Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 10 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente gli Accordi sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore e Hong Kong dal 2018/2019

di questi criteri rispetto ad altre piazze finanziarie che conoscono processi di ratifica notevolmente più celeri. Tuttavia è possibile eliminare questo svantaggio proprio con un meccanismo di verifica ai sensi del summenzionato decreto federale che garantisce l’attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard. In tal modo si assicurerebbe un’implementazione graduale fondata su criteri oggettivi.

L’usam avanza la richiesta di recepire nei decreti federali sottoposti ad approvazione parlamentare una cosiddetta clausola di attivazione. Secondo tale disposizione il Consiglio federale sarebbe tenuto a verificare poco prima dell’avvio dello scambio di dati con ogni singola Giurisdizione se il rispettivo accordo tutela sufficientemente la protezione dei dati e applica alla Svizzera le medesime condizioni che lo Stato partner adotta per le principali piazze finanziarie concorrenti.

4.8. Attuazione da parte dei Cantoni

Il Cantone FR sottolinea che non sarebbe possibile verificare se il Forum globale, l’autorità fiscale statunitense (IRS), la Commissione europea o il DFF abbiano valutato la confidenzialità e la protezione dei dati negli Stati e nei territori che hanno ottenuto dati dal nostro Paese con criteri tanto severi quanto quelli adottati nell’esame della Svizzera. Di conseguenza bisognerebbe sperare che in questo ambito la parità di condizioni sia rispettata. Tale aspetto si rivelerebbe ancora più importante alla luce del fatto che, a causa dei criteri utilizzati per la valutazione della Svizzera, le informazioni ottenute non possono essere inoltrate alle autorità fiscali cantonali, cui sono rese accessibili unicamente mediante procedura di richiamo. Una procedura, questa, che aumenterebbe ulteriormente l’onere delle autorità fiscali cantonali e ridurrebbe invece i vantaggi dello scambio automatico di informazioni per la Svizzera.

5. Altre osservazioni

Sono contrari all’introduzione o alla raccolta di dati con scadenza inferiore a un anno l’ASB, economiesuisse, l’UBCS e l’ABG per ragioni tecniche legate all’onere supplementare che ne risulterebbe. Lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner o territorio dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio di un determinato anno, così come la raccolta dei dati dovrebbe essere avviata il 1° gennaio di un determinato anno.

Sempre gli stessi partecipanti ribadiscono la richiesta del settore finanziario, formulata in pareri precedenti, di esigere che gli Stati partner garantiscano di non criminalizzare le banche e i relativi collaboratori che hanno assistito i loro clienti nella regolarizzazione della propria situazione fiscale.

Il PSS rimanda a un rapporto separato della SFI secondo cui la maggior parte degli Stati che, per attuare lo scambio automatico di informazioni, avevano optato inizialmente per la via bilaterale, avrebbero poi finito per aderire all’Accordo SAI a causa delle pressioni esercitate dal G20 e dall’UE. Si tratterebbe in particolare di Panama e Bahamas, che hanno firmato di recente l’Accordo SAI. Il DFF starebbe pertanto valutando di proporre l’attivazione dello scambio automatico di informazioni dal 1° gennaio 2019 con questi Stati e altre piazze finanziarie nel quadro del messaggio concernente gli Accordi con Singapore e Hong Kong. Il PSS approverebbe senza alcuna riserva una simile procedura.