Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 10 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente gli Accordi sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore e Hong Kong dal 2018/2019
1. Situazione iniziale
In Svizzera le basi giuridiche necessarie all’introduzione dello scambio automatico di informazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Queste non stabiliscono tuttavia con quali Stati e territori lo scambio automatico di informazioni debba essere introdotto. Per attuare lo scambio automatico di informazioni con singoli Stati e territori occorre attivarlo bilateralmente in virtù dell’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20141 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI) oppure mediante un trattato bilaterale ad hoc.
Dal 1° gennaio 2017 la Svizzera applica lo scambio automatico di informazioni con 38 Stati e territori. Nel 2018 avverrà il primo scambio di informazioni. In virtù dei decreti federali approvati dal Parlamento nel dicembre 2017, lo scambio automatico di informazioni è stato introdotto dal 1° gennaio 2018 con altri Stati e territori, con cui la Svizzera scambierà per la prima volta informazioni relative ai conti nel 2019. Il progetto posto in consultazione ha lo scopo di estendere la rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni anche alle piazze finanziarie asiatiche concorrenti di Singapore e Hong Kong. Gli Accordi bilaterali firmati con entrambi i centri finanziari vengono applicati in via provvisoria dal 1° gennaio 2018.
Come per i nuovi Stati partner con cui la Svizzera ha deciso di attuare lo scambio automatico di informazioni in virtù dell’Accordo SAI, gli Accordi sullo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong sono applicabili dal 2018/2019. Poiché, al momento, le procedure di approvazione parlamentare non si sono ancora concluse, dal 1° gennaio 2018 gli Accordi con Singapore e Hong Kong si applicano provvisoriamente ai sensi dell’articolo 7b della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). I rispettivi decreti di approvazione devono essere sottoposti al Parlamento entro sei mesi dall’inizio dell’applicazione provvisoria e prevedere la possibilità di attuare in futuro lo scambio automatico con Singapore e Hong Kong anche in virtù di accordi multilaterali.
2. Procedura di consultazione e metodo d’esposizione
2.1. Procedura di consultazione
La procedura di consultazione concernente gli Accordi con Singapore e Hong Kong è stata avviata il 13 ottobre 2017 e si è conclusa il 27 gennaio 2018. Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, 13 partiti politici, tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, 8 associazioni mantello dell’economia e 35 rappresentanti di ambienti interessati.
Degli invitati alla consultazione hanno fornito il loro parere 23 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), quattro partiti politici (PLR, PSS, PPD, UDC), quattro associazioni mantello nazionali dell’economia (USS, usam, ASB, economiesuisse) e cinque rappresentanti di ambienti interessati (CP, SwissHoldings, UBCS, ABG, ASG).
Economiesuisse aderisce alle richieste esposte nella presa di posizione dell’ASB, affermando che bisognerebbe soddisfarle senza alcuna eccezione. Lo stesso vale per l’UBCS, che si allinea al parere dell’ASB, alla quale ha fatto presente le proprie esigenze. Anche l’ABG condivide il parere dell’ASB e in questa sede si limita ad esporre considerazioni di fondo.
Hanno rinunciato a esprimersi in merito al progetto posto in consultazione: sei Cantoni (GR, UR, OW, AR, SZ, NE) e altri otto partecipanti (Unione svizzera degli imprenditori, Unione delle città svizzere, la Commissione delle Offerte Pubbliche d’Acquisto, Conferenza degli ufficiali di