Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 10 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente gli Accordi sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore e Hong Kong dal 2018/2019

soddisfano il requisito minimo della protezione dei dati sancito dalla Costituzione. Qualora le circostanze dovessero mutare tanto da pregiudicare la costituzionalità dello scambio di informazioni con un determinato Stato partner, la Svizzera non potrebbe fare altro che sospendere lo scambio automatico di informazioni con questo Paese.

4.6. Applicazione provvisoria degli Accordi dal 1° gennaio 2018

L’USS approva che lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong venga introdotto mediante accordi bilaterali internazionali e vede di buon occhio soprattutto che l’entrata in vigore degli stessi segue le tempistiche fissate per lo scambio automatico di informazioni con i nuovi Stati partner in virtù dell’Accordo SAI. Non considera inoltre problematico il fatto che le Commissioni dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati si siano espresse a favore dell’applicazione provvisoria di entrambi gli Accordi conformemente all’articolo 7b LOGA, nonostante la procedura di approvazione parlamentare non sia ancora conclusa e il termine di referendum non sia ancora scaduto.

Il PSS osserva che costituire un’ampia rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni sarebbe una condizione fondamentale per adempiere tempestivamente agli impegni che la Svizzera ha contratto nei confronti del Forum globale. Per questa ragione il partito caldeggia l’applicazione provvisoria di entrambi gli Accordi già a partire dal 1° gennaio 2018.

Le critiche mosse dall’UDC si concentrano sul fatto che lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong venga introdotto già dal 1° gennaio 2018 mediante specifici trattati bilaterali. Benché lo scopo di una rapida estensione dello scambio automatico al più alto numero possibile di Stati sia ottenere parità di condizioni a livello internazionale, non vi sarebbe alcuna urgenza di applicare provvisoriamente i due Accordi, ma sarebbe preferibile attendere di poter ricorrere all’adozione dell’Accordo SAI.

L’ASG non condivide la concezione giuridica secondo cui gli Accordi possono essere applicati provvisoriamente dal 2018 in virtù dell’articolo 7b LOGA, fatta salva l’approvazione a posteriori dei decreti federali da parte di entrambe le Camere parlamentari. Nonostante le commissioni competenti delle Camere federali abbiano acconsentito a tale proceduta, la conclusione degli Accordi sullo scambio automatico di informazioni non soddisferebbe le condizioni necessarie per ricorrere a un’applicazione provvisoria. I due progetti non sarebbero tanto rilevanti da richiedere particolare urgenza o la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera, presupposti sanciti dalla legge affinché si possa convenire l’applicazione provvisoria. L’ASG conclude di conseguenza che l’applicazione retroattiva degli Accordi non sarebbe conforme a quanto previsto dalla Costituzione.

4.7. Applicazione del meccanismo di verifica che garantisce l’attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard con i nuovi Stati partner

Secondo il PPD, l’ASB, l’UBCS, l’ABG e il CP la condizione imprescindibile per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong è prevedere un meccanismo di verifica ai sensi del decreto federale concernente il meccanismo di verifica che garantisce l’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari conforme allo standard con gli Stati partner dal 2018/2019. Lo stesso discorso è da applicarsi a tutti gli altri accordi che verranno conclusi in futuro. Qualora le verifiche dovessero rivelare che un determinato Stato partner non adempie agli impegni convenuti, il Consiglio federale dovrebbe adottare le dovute misure. In casi gravi dovrebbe procedere alla sospensione dell’accordo.

L’ABG evidenzia che il lungo processo legislativo svizzero per la ratifica di nuovi accordi sullo scambio automatico di informazioni si è dimostrato strategicamente svantaggioso nella verifica