Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 10 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente gli Accordi sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore e Hong Kong dal 2018/2019

negoziati, sull’abrogazione delle regolamentazioni nazionali che renderebbero più gravosa una relazione bancaria estera.

L’ASB, l’UBCS e l’ABG approvano le iniziative intraprese dalla Svizzera nei confronti di Singapore e Hong Kong, che si prefiggono tra l’altro di ottenere agevolazioni nell’accesso al mercato. Per contro, proprio su questo aspetto centrale, il CP e l’ASG biasimano il Governo svizzero per essersi limitato ad accettare semplici dichiarazioni d’intenti, laddove si renderebbero invece necessarie misure concrete, la cui attuazione andrebbe successivamente sottoposta a verifica.

L’UDC è dell’avviso che l’attivazione dello scambio automatico di informazioni possa essere concessa soltanto se gli Stati partner garantiscono in contropartita l’accesso a lungo termine ai loro mercati finanziari.

4.5. Principio di specialità, confidenzialità, sicurezza e protezione dei dati

Secondo l’ASB, economiesuisse, l’UBCS e l’ASG l’introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbe essere vincolata ai requisiti minimi definiti dallo standard globale e dai mandati del Consiglio federale, in particolare al rispetto del principio di specialità, alla garanzia della confidenzialità e della sicurezza dei dati scambiati e all’applicazione dei requisiti giuridici minimi di protezione dei dati rilevanti in materia. A fronte di qualsiasi violazione di tali principi, il Consiglio federale dovrebbe disporre della facoltà di non introdurre o di sospendere lo scambio automatico di informazioni con questi Stati e territori.

Inoltre l’ASB, economiesuisse, l’UBCS e l’ABG considerano molto importanti aspetti quali la protezione e la sicurezza dei dati nell’ambito della trasmissione, ma anche il loro trattamento nei Paesi destinatari. Si tratterebbe infatti di presupposti su cui si fonda la fiducia riposta dalla clientela nella piazza finanziaria della Svizzera, uno dei Paesi al mondo più attivo nella trasmissione di informazioni. Alla luce di quanto esposto, i partecipanti menzionati approvano che Singapore abbia presentato una notifica specifica relativa ai requisiti svizzeri in fatto di protezione dei dati e che anche Hong Kong preveda di consegnarne una. Per quanto concerne Singapore, bisognerebbe inoltre verificare se il mancato consenso alla trasmissione dei dati da parte degli interessati nel caso di un procedimento penale o in situazioni d’urgenza sia compatibile con il principio di specialità.

L’ASG ritiene che, per garantire l’osservanza di tali criteri, uno Stato partner debba inderogabilmente essere uno Stato di diritto funzionante, rispettoso dei diritti umani e con un indice di corruzione moderato. Prima dell’avvio dello scambio di informazioni, il Parlamento dovrebbe deliberare definitivamente sulla capacità di uno Stato partner di garantire la protezione dei dati e il rispetto dei diritti umani al momento dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni. Sarebbe infatti palese che, attualmente, i requisiti non sono soddisfatti in special modo dalla Cina, al cui territorio Hong Kong appartiene.

L’usam è dell’avviso che in fatto di protezione e sicurezza dei dati non sarebbe sufficiente basarsi formalmente sui testi normativi dei potenziali Stati partner con cui attuare lo scambio automatico di informazioni o sulle rispettive raccomandazioni dell’OCSE. Altri criteri, come ad esempio l’indice di corruzione, dovrebbero influire sulla valutazione globale. Non andrebbe tralasciato che con le comunicazioni dei valori patrimoniali (e non soltanto degli introiti) effettuate nel quadro dello scambio automatico di informazioni in tanti Paesi si consegnano alle autorità estere molte più informazioni di quante ne preveda la legislazione interna al fine dell’imposizione fiscale. Di conseguenza, i clienti che risiedono fiscalmente in questi Stati temono che si possa abusare dei dati così scambiati e impiegarli per fini diversi da quelli meramente fiscali.

Il CP e l’UDC rimandano alla perizia del professor René Matteotti, secondo cui la Svizzera potrebbe introdurre lo scambio automatico di informazioni soltanto con gli Stati partner che