Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/77: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 · 12 pagine

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Pacchetto di ordinanze, autunno 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OPIR

1 Introduzione

L’ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012) concretizza l’articolo 10 (Protezione dalle catastrofi) della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01), allo scopo di proteggere la popolazione e l’ambiente da ingenti danni in seguito a incidenti rilevanti. L’ordinanza si applica alle aziende con sostanze e preparati pericolosi o rifiuti speciali, alle aziende con organismi geneticamente modificati o patogeni nonché alle vie di comunicazione su cui sono trasportate merci pericolose e agli impianti di trasporto in condotta.

Negli ultimi 20 anni, l’aumento della densità d’insediamento nei pressi di impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR ha accresciuto il rischio di incidenti rilevanti. Per scongiurare un incremento incontrollato in tal senso, è importante garantire il coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti sia in fase di allestimento dei piani direttori cantonali e di utilizzazione sia in fase di costruzione di nuovi edifici nelle zone edificabili esistenti situate nei pressi di impianti soggetti all’OPIR.

Al momento, l’attuazione di un simile coordinamento a livello di piani direttori cantonali e di utilizzazione è disciplinata dall’articolo 11a OPIR, entrato in vigore il 1° aprile 2013. Il principio di causalità che trova applicazione nell’ambito delle procedure di rilascio delle licenze edilizie nelle zone edificabili esistenti, invece, fa sì che l’aspetto della prevenzione degli incidenti rilevanti non venga preso per nulla in considerazione o venga preso in considerazione troppo tardi in questo contesto. Ai detentori di impianti soggetti all’OPIR che intendono tutelare i propri interessi non resta quindi che opporsi ai progetti di costruzione. Questo atteggiamento, tuttavia, non giova fino in fondo né ai loro interessi né a quelli dei committenti. Appare pertanto fondamentale che il coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti abbia luogo sin dalle prime fasi delle procedure di rilascio delle licenze edilizie, e lo scopo della presente revisione è proprio quello di un disciplinamento in tal senso.

Secondo l’articolo 11a OPIR, entrato in vigore il 1° aprile 2013, il coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti deve essere garantito a partire dall’allestimento dei piani direttori e di utilizzazione. Al fine di facilitare la ricerca di un consenso, l’aiuto alla pianificazione «Coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti» raccomanda di tener conto di un simile coordinamento anche nell’ambito delle procedure di rilascio delle licenze edilizie. Tuttavia, in mancanza di basi giuridiche specifiche, non è possibile pretendere che ciò avvenga in modo sistematico.

La questione dei progetti di costruzione nelle zone edificabili esistenti e della necessità di una regolamentazione in questo contesto era già stata sollevata, nell’ambito della consultazione condotta per l’introduzione dell’articolo 11a OPIR nel 2013, da alcuni rappresentanti dell’industria e delle autorità esecutive, i quali avevano formulato proposte che andavano dall’estensione del campo d’applicazione dell’articolo 11a OPIR alle procedure di rilascio delle licenze edilizie sino alla modifica del principio di causalità per i nuovi edifici costruiti nei pressi di impianti soggetti all’OPIR. In occasione della revisione dell’OPIR entrata in vigore il 1° giugno 2015, alcuni rappresentanti dell’industria e dei Cantoni avevano poi deplorato la mancata regolamentazione del coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti nelle zone edificabili esistenti.

Tuttavia, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) aveva dichiarato fin da subito che sarebbe stato necessario più tempo per risolvere tale questione e che un simile disciplinamento sarebbe stato pertanto escluso dalla revisione del 2015, ricordando inoltre che la problematica era al vaglio del gruppo di lavoro sulle nuove costruzioni nei pressi di impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR, che, operativo da novembre 2013 e

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