Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/77: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 · 12 pagine

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Pacchetto di ordinanze, autunno 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OPIR

4 Commenti alle singole modifiche

4.1 Sezione 4 e art. 11a

4.1.1 Sezione 4

La sezione 4 «Compiti dei Cantoni» è stata spostata e si trova ora fra gli articoli 11a e 12. Fra gli articoli 11 e 11a è stata inserita la nuova sezione 3a «Coordinamento con attività d’incidenza territoriale», poiché tale coordinamento concerne sia le autorità esecutive cantonali sia quelle federali e che il titolo precedente («Compiti dei Cantoni») creava confusione. Sostituendo «Coordinamento con i piani direttori e di utilizzazione» con «Coordinamento con attività d’incidenza territoriale», si estende la necessità di coordinamento a tutte le attività che si ripercuotono sull’organizzazione del territorio, con l’auspicio che, così facendo, il coordinamento possa aver luogo sin dalle prime fasi dei processi di pianificazione del territorio che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR addirittura sin dalla fase di pianificazione o dalla procedura di rilascio delle licenze edilizie.

4.1.2 Titolo dell’art. 11a

Il titolo dell’articolo è soppresso in quanto la necessità di coordinamento è estesa oltre il campo di applicazione dei piani direttori e di utilizzazione. Il coordinamento è da ora stipulato nel titolo della sezione 3a situato prima dell’articolo 11a.

4.1.3 Cpv. 1:

Integrando il presente capoverso con «nonché nell’ambito delle altre attività d’incidenza territoriale», la necessità di coordinamento viene estesa, in linea con l’ordinanza sulle foreste (OFo, art. 15 cpv. 3; RS 921.01) e con l’ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua (OSCA, art. 21 cpv. 3; RS 721.100.1), a tutte le attività che si ripercuotono sull’organizzazione del territorio, con l’auspicio che, così facendo, il coordinamento possa aver luogo sin dalle prime fasi dei processi di pianificazione del territorio.

4.1.4 Cpv. 4

«L’autorità esecutiva cantonale offre consulenza ai committenti per la pianificazione di impianti e costruzioni che possono portare a un notevole incremento del rischio in un settore di cui al capoverso 2».

È questo il tenore del nuovo capoverso dell’articolo 11a OPIR, con il quale si intende fare in modo che l’autorità esecutiva cantonale colmi il deficit d’informazione dei committenti di nuovi progetti di costruzione rilevanti dal punto di vista dell’incremento del rischio nelle aree di coordinamento che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR.

A tal fine, l’autorità esecutiva cantonale è tenuta a informare i committenti dei risultati dell’analisi dei rischi condotta impiegando gli strumenti a disposizione dei Cantoni sviluppati appositamente a tal scopo (RCAT, strumenti di screening, ecc.). L’autorità esecutiva cantonale si pronuncia sull’incremento del rischio e sensibilizza i committenti in merito alle diverse misure di protezione degli oggetti o di pianificazione del territorio che possono essere adottate al fine di limitare o scongiurare l’incremento del rischio connesso al progetto. Se l’incremento del rischio dovesse rivelarsi eccessivo nonostante l’attuazione delle misure di protezione o se il committente dovesse mostrarsi restìo ad adottarle, l’autorità esecutiva cantonale invita il committente a mettersi in contatto con il detentore dell’impianto interessato che rientra nel campo dell’applicazione dell’OPIR affinché quest’ultimo aggiorni il breve rapporto o l’analisi dei rischi secondo l’articolo 8a OPIR e lo faccia in seguito valutare all’autorità esecutiva (all’autorità esecutiva cantonale in caso di impianti stazionari e all’autorità esecutiva federale in caso di impianti sotto la sorveglianza della Confederazione).

Le misure di protezione volte a limitare l’incremento del rischio sono molto più efficaci e soprattutto meno onerose se attuate sin dalla fase di pianificazione. L’autorità esecutiva

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