Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/77: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 · 12 pagine
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Pacchetto di ordinanze, autunno 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OPIR
cantonale deve quindi fornire le informazioni ai committenti prima che questi inoltrino la domanda di costruzione. Si rende pertanto necessario un metodo affidabile che, al momento della progettazione di una nuova costruzione in una zona edificabile situata nell’area di coordinamento di un impianto che rientra nel campo d’applicazione dell’OPIR, permetta ai committenti di stabilire con facilità se sia o meno necessario rivolgersi all’autorità esecutiva cantonale. In altre parole, i committenti devono poter valutare con rapidità se un progetto sia o meno connesso a un incremento significativo del rischio di incidenti rilevanti. In tal caso, spetta al committente trasmettere la richiesta di informazioni all’autorità esecutiva cantonale.
In questo contesto, si potrebbe pensare di inserire all’interno dei documenti necessari per la richiesta della licenza edilizia, in una sezione specifica («Coordinamento con la protezione contro gli incidenti rilevanti»), alcuni criteri di rilevanza dell’incremento del rischio connesso ai progetti di costruzione (cfr. più in basso).
Si potrebbe altresì pensare che le autorità esecutive cantonali, in collaborazione con le autorità cantonali di pianificazione del territorio, si impegnino proattivamente in opere di sensibilizzazione all’interno di quei Comuni in cui si trovano zone edificabili che, se sviluppate, potrebbero arrivare a rappresentare un rischio dal punto di vista degli incidenti rilevanti. Una simile opera di sensibilizzazione potrebbe passare per canali scritti o tradursi, come già avvenuto in alcuni Cantoni nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 11a OPIR nel 2013, in una giornata di sensibilizzazione concepita a tal fine.
Alcuni Cantoni hanno già adottato misure secondo cui, nell’ambito delle procedure di rilascio delle licenze edilizie, deve essere contemplato l’aspetto della prevenzione degli incidenti rilevanti.
Il Cantone di Zurigo, per esempio, ha inserito nel suo piano direttore cantonale una disposizione secondo la quale le autorità comunali sono tenute a informare i proprietari fondiari i cui beni sono situati per intero o in parte nelle aree di coordinamento degli impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR.
Il Cantone di Basilea Città ha emanato una direttiva cantonale che obbliga al coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti per le zone edificabili esistenti.
L’UFAM, nell’ambito di un progetto di ricerca iniziato nel 2016 e che si concluderà alla fine del 2017, sta mettendo a punto dei criteri per la valutazione della rilevanza dell’incremento del rischio connesso a un progetto. Tali criteri, semplici da mettere in pratica, saranno oggetto della revisione dell’aiuto alla pianificazione «Coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti», che si svolge parallelamente alla revisione dell’OPIR, e permetteranno ai committenti di individuare i progetti di costruzione per i quali è necessario rivolgersi all’autorità esecutiva cantonale per ottenere informazioni. Se i criteri saranno ponderati attentamente, sarà possibile limitare il carico di lavoro dell’autorità esecutiva cantonale, che si troverà a dover valutare soltanto i casi più pertinenti.
Anche in materia di misure di protezione degli oggetti l’UFAM sta mettendo a punto dei criteri che faciliteranno il compito dei Cantoni nel momento in cui questi dovranno fornire informazioni ai committenti.
I Cantoni sono tuttavia lasciati liberi di decidere la modalità che ritengono più appropriata per fornire alle autorità esecutive le informazioni che, ai sensi dell’articolo 11, capoverso 4 OPIR, si rendono necessarie nell’ambito di alcuni progetti di costruzione.
4.2 Allegati
Gli adeguamenti necessari a livello di allegati sono a loro volta inclusi nella presente revisione:
8/12 054.11-00022/00006/00002/Q364-0578