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Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 10 pagine
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Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS)
del [data]
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 58 capoverso 3, 100b capoverso 5 e 87 capoverso 1 lettera a
della legge federale del 16 dicembre 20171 sugli stranieri e sull’integrazione (LStrI) nonché l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19982 sull’asilo (LAsi),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza:
a. definisce i principi della promozione dell’integrazione degli stranieri;
b. definisce il contributo che ci si aspetta dagli stranieri alla loro integrazione;
c. definisce i compiti della Confederazione e dei Cantoni nel settore della promozione dell’integrazione nonché la loro cooperazione;
d. definisce la procedura e le condizioni per il versamento dei contributi finanziari della Confederazione alla promozione dell’integrazione;
e. definisce i compiti e la struttura della Commissione federale della migrazione.
Art. 2 Principi della promozione dell’integrazione
(art. 53 e 54 LStrI)
1Confederazione, Cantoni e Comuni attuano la promozione dell’integrazione nel quadro delle strutture esistenti (strutture ordinarie). La Confederazione impiega a tal fine il bilancio ordinario.
RS ...
1 RS 142.20
2 RS 142.31
2018–......