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Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 10 pagine
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e. persone con potenziali professionali;
f. specialisti della promozione specifica dell’integrazione e delle strutture ordinarie.
2Il dipartimento può definire ulteriori categorie interessate. Sente prima i Cantoni e le associazioni comunali.
Art. 15 Settori da promuovere
(art. 58 cpv. 5 LStrI)
1I contributi finanziari possono essere concessi in particolare per:
a. garantire la prima informazione e la consulenza;
b. garantire la tutela dalla discriminazione;
c. promuovere le competenze linguistiche nonché la conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza;
d. migliorare l’accesso alle misure di promozione durante la prima infanzia;
e. favorire l’accesso ai servizi d’interpretariato interculturale e di sostegno alla comunicazione;
f. promuovere la convivenza della popolazione residente indigena e di quella straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale, nonché sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza;
g. garantire agli stranieri l’accesso con pari opportunità alle strutture ordinarie, in particolare alla scuola, alla formazione professionale, al mercato del lavoro e alle strutture sanitarie;
h. sostenere misure di interesse nazionale che servono segnatamente a promuovere le innovazioni e che garantiscono lo scambio di esperienze tra i servizi competenti per le questioni inerenti all’integrazione, nonché terzi.
2D’intesa con i Cantoni, il dipartimento può definire altri settori da promuovere.
Art. 16 Presentazione ed esame delle domande
(art. 58 cpv. 5 LStrI)
1Le domande per i contributi finanziari sono presentate alla SEM.
2La SEM emana istruzioni concernenti le modalità della procedura di domanda.
Art. 17 Decisione e modalità del versamento
La SEM decide della concessione di contributi finanziari nei limiti dei crediti stanziati; emana istruzioni concernenti le modalità del versamento.
Art. 18 Rimborso dei contributi finanziari della Confederazione
1La Confederazione esige che il Cantone rimborsi i contributi versati conformemente all’articolo 58 capoversi 2 e 3 LStrI se: