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Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 12 pagine

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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

del 24 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «LStr» è sostituito con «LStrI».

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 22a Condizioni d’integrazione per consulenti e insegnanti

(art. 26a LStrI)

1Nel valutare se i consulenti o insegnanti hanno dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera si applica per analogia l’articolo 58a capoverso 1 lettere a e b LStrI.

2Il rilascio di un permesso di dimora a consulenti e insegnanti presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.

Art. 25 rubrica e cpv. 4

Condizioni per redditieri

(art. 28 LStrI)

4I mezzi finanziari sono considerati sufficienti se superano l’importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni

RS ...

1 RS 142.201

2018–......