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Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 10 pagine
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Art. 5 Coordinamento tra Confederazione e Cantoni
(art. 56 cpv. 4 LStrI)
1La SEM e i servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all’integrazione si sostengono reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti. Si scambiano regolarmente opinioni ed esperienze.
2I servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all’integrazione informano la SEM circa il coordinamento delle misure cantonali d’integrazione e la cooperazione delle autorità e delle organizzazioni che si occupano di questioni d’integrazione.
Art. 6 Qualità delle misure integrative
(art. 56 cpv. 5 LStrI)
1La SEM fissa, in collaborazione con i Cantoni, i criteri per la garanzia e lo sviluppo della qualità dei provvedimenti per l’integrazione degli stranieri sostenuti dalla Confederazione e dai Cantoni.
2La Confederazione e i Cantoni coinvolgono le strutture ordinarie nello sviluppo e nell’attuazione di criteri per la garanzia e lo sviluppo della qualità.
Art. 7 Rapporto, monitoraggio e valutazione
(at. 56 cpv. 3 e 5, 57 cpv. 4 e 5 LStrI)
1La Confederazione riferisce periodicamente in merito alla politica integrativa, all’integrazione dei cittadini stranieri e alle misure per promuovere l’integrazione.
2La SEM svolge un monitoraggio dell’integrazione dei cittadini stranieri, segnatamente per quanto riguarda le persone con un bisogno d’integrazione particolare.
Art. 8 Prima informazione e fabbisogno integrativo
(art. 4 e 57 LStrI)
1I Cantoni informano tutti i cittadini stranieri appena giunti in Svizzera:
a. sull’importanza delle conoscenze linguistiche, della formazione e del lavoro;
b. su pertinenti offerte per migliorare le conoscenze linguistiche;
c. sull’ordinamento giuridico e sulle conseguenze in caso di inosservanza nonché sulle norme e regole fondamentali per partecipare con pari opportunità alla vita sociale, economica e culturale.
2Pianificano la prima informazione nel quadro dei programmi cantonali d’integrazione; coinvolgono le strutture ordinarie, in particolare i Comuni, nell’attuazione della prima informazione.
3I Cantoni prevedono misure d’integrazione adeguate nelle strutture ordinarie o nel quadro della promozione specifica dell’integrazione, destinate alle persone con un bisogno d’integrazione particolare. La pianificazione si svolge nel quadro dei programmi cantonali d’integrazione.