Progetto
Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto
Capitolo 5: Commissione
Art. 23 Campo d’attività
(art. 100b cpv. 2 LStrI)
1La Commissione per la migrazione (Commissione) si occupa delle questioni derivanti dalla presenza degli stranieri in Svizzera, compresi i richiedenti l’asilo, i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente.
2Essa coordina le proprie attività con quelle di altre Commissioni federali.
Art. 24 Informazione
La Commissione informa il pubblico sulle sue attività. Può pubblicare pareri, raccomandazioni e documenti di base concernenti la situazione particolare degli stranieri.
Art. 25 Parere e raccomandazioni
Il Consiglio federale e i dipartimenti possono chiedere il parere e le raccomandazioni della Commissione su questioni inerenti alla migrazione. Essi decidono della loro pubblicazione.
Art. 26 Mediazione
La Commissione può fungere da mediatore tra le organizzazioni attive nell’ambito dell’integrazione degli stranieri e le autorità federali.
Art. 27 Rapporto d’attività
La Commissione redige ogni anno un rapporto sulle sue attività e lo pubblica.
Art. 28 Obbligo del segreto
I membri della Commissione sono tenuti a salvaguardare il segreto sulle loro deliberazioni.
Art. 29 Organizzazione
(art. 100b cpv. 1 LStrI)
1La Commissione è composta di 30 membri nominati dal Consiglio federale, tenendo conto di un numero adeguato di membri di cittadinanza straniera.
2La presidenza è composta di un presidente e due vicepresidenti.
3La Commissione è aggregata amministrativamente alla SEM.
4Per il rimanente, la Commissione si organizza autonomamente.