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Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 10 pagine
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a. il Cantone non ha raggiunto o ha raggiunto in modo lacunoso gli obiettivi in materia di prestazioni e risultati convenuti;
b. non sono possibili ulteriori miglioramenti; e
c. il Cantone non dimostra che non gli sono imputabili colpe.
2Se il Cantone non adempie gli obiettivi in materia di prestazione e risultati neppure entro il termine supplementare convenuto e se non dimostra che non gli sono imputabili colpe, è tenuto a rimborsare i contributi versati conformemente all’articolo 58 capoversi 2 e 3 LStrI.
3Se il Cantone ha raggiunto gli obiettivi convenuti e rimangono dei contributi, li impiega per tali obiettivi entro due anni dalla fine del programma cantonale d’integrazione. Allo scadere di questo termine il Cantone rimborsa i contributi rimanenti alla Confederazione.
Sezione 2: Programmi cantonali d’integrazione
Art. 19 Programmi cantonali d’integrazione
(art. 58 cpv. 2 e 3 LStrI)
1Gli obiettivi strategici della promozione dell’integrazione convenuti da Confederazione e Cantoni sono realizzati grazie a programmi cantonali d’integrazione.
2La SEM concede i contributi finanziari per l’attuazione dei programmi cantonali d’integrazione sulla base di un accordo di programma secondo l’articolo 20a della legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi. In via eccezionale, i contributi finanziari possono essere concessi anche sulla base di convenzioni o mediante decisione.
3L’accordo di programma fissa in particolare la prestazione della Confederazione, gli obiettivi strategici del programma e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi. È rinnovato al più tardi dopo quattro anni.
4I Comuni vanno coinvolti adeguatamente nell’elaborazione dei programmi cantonali d’integrazione.
5I Cantoni decidono nel quadro dei loro programmi d’integrazione circa la concessione di contributi finanziari a singoli progetti.
6La SEM collabora strettamente con i Cantoni all’attuazione del programma.
Art. 20 Spese sussidiabili
1I contributi finanziari ai programmi cantonali d’integrazione sono concessi per la realizzazione nei Cantoni di misure di promozione specifica dell’integrazione esulanti dall’offerta delle strutture ordinarie.
2Nel quadro di programmi cantonali d’integrazione i Cantoni possono versare un finanziamento iniziale per promuovere innovazioni nelle strutture ordinarie. In linea di principio le strutture ordinarie partecipano alle spese almeno a parti uguali.