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Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 10 pagine

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3Non sono computabili i compiti amministrativi di carattere generale, in particolare i compiti dei servizi cantonali competenti per le questioni inerenti all’integrazione nonché dei servizi cantonali che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all’integrazione di secondo gli articoli 4 e 5.

Art. 21 Rapporto e controllo

1I Cantoni riferiscono annualmente alla SEM in merito all’utilizzo dei contributi finanziari.

2I rapporti vertono in particolare:

a. sui progressi nel raggiungimento degli obiettivi strategici dei programmi cantonali d’integrazione, in base agli obiettivi in materia di risultati e prestazioni o alle misure attuate;

b. sulle avvenute valutazioni dell’efficacia delle misure;

c. sugli indicatori importanti riguardanti le misure attuate.

3La SEM svolge una funzione di controllo in base a un assetto per una vigilanza finanziaria orientata ai rischi sui programmi cantonali d’integrazione. Sono applicabili le disposizioni della legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi.

4Ogni Cantone deve disporre di un assetto per una vigilanza orientata ai rischi sul proprio programma cantonale d’integrazione. Informa la SEM in merito alla propria attività di vigilanza finanziaria.

Sezione 3: Programmi e progetti d’importanza nazionale

Art. 22 Programmi e progetti

1Nel quadro di progetti e programmi conformemente all’articolo 15 capoverso 1 lettera h, la SEM può mettere in campo in particolare misure d’importanza nazionale per lo sviluppo e la garanzia della qualità, per indagini scientifiche nonché per il finanziamento iniziale di innovazioni in vista dell’integrazione specifica o della promozione dell’integrazione nelle strutture ordinarie.

2La SEM può delegare a terzi l’esecuzione e il coordinamento delle attività di progetto di cui al capoverso 1.

3Sulla base di una convenzione con la SEM, la Commissione per la migrazione (art. 23) può svolgere e coordinare programmi e progetti o indagini scientifiche d’importanza nazionale.

5 RS 616.1