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Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 10 pagine

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Art. 9 Notifica di rifugiati riconosciuti e persone ammesse

provvisoriamente in cerca di un impiego

(art. 53 cpv. 6 LStrI)

1I Cantoni disciplinano la procedura per la notifica al servizio pubblico di collocamento dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego.

2L’obbligo di notifica si applica alle persone di cui è stata accertata la concorrenzialità sul mercato del lavoro.

3Ogni anno i Cantoni rendono conto delle loro notifiche alla SEM. Il loro rapporto verte:

a. sulle competenze e le modalità per quanto riguarda l’accertamento della concorrenzialità sul mercato del lavoro;

b. sul numero di notifiche e di collocamenti

Capitolo 3: Requisiti d’integrazione per gli stranieri

Art. 10 Obbligo di partecipare a misure d’integrazione

(art. 83 cpv. 1 LAsi e 83 cpv. 10 LStrI)

1I rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente che beneficiano dell’aiuto sociale possono essere obbligati a partecipare a misure d’integrazione o d’occupazione; nel caso delle persone ammesse provvisoriamente, l’obbligo può essere formulato nel quadro di un accordo d’integrazione.

2Se non adempiono tale obbligo senza che vi siano motivi validi, le prestazioni di aiuto sociale possono essere ridotte in virtù del diritto cantonale o dell’articolo 86 capoverso 1 LStrI in combinato disposto con l’articolo 83 capoverso 1 lettera d LAsi.

Capitolo 4: Contributi finanziari per promuovere l’integrazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 11 Concessione dei contributi

(art. 58 cpv. 2 e 3 LStrI)

Nel quadro dei crediti stanziati, la SEM concede contributi finanziari secondo l’articolo 58 capoversi 2 e 3 LStrI per:

a. i programmi cantonali d’integrazione;

b. progetti e programmi di portata nazionale.