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Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 10 pagine
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Art. 12 Somma forfettaria a favore dell’integrazione
(art. 58 cpv. 2 LStrI)
1La Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di 6000 franchi per ogni persona ammessa provvisoriamente, per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora.
2Nel quadro dell’ammissione di gruppi di rifugiati conformemente all’articolo 56 LAsi l’importo della somma forfettaria può essere definito dal Consiglio federale in deroga al capoverso 1.
3La somma forfettaria si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo. Alla fine di ogni anno la SEM adatta a tale indice la somma per l’anno civile seguente.
4La SEM concede la somma forfettaria di cui al capoverso 1 sulla base di un accordo di programma a favore dei programmi cantonali d’integrazione (art. 19–21).
5La Confederazione versa la somma forfettaria ai Cantoni due volte l’anno in virtù del numero di decisioni effettive riguardanti persone di cui al capoverso 1; sono determinanti le cifre della banca dati finanziamento asilo (Finasi) con, quali date di riferimento, il 1° giugno e il 1° dicembre.
6I Cantoni possono impiegare la somma forfettaria a favore dell’integrazione anche per far beneficiare le persone ammesse provvisoriamente, i rifugiati riconosciuti e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora delle misure integrative in atto nelle strutture ordinarie dell’aiuto sociale cantonale e considerate alla stregua di prestazioni assistenziali secondo l’articolo 3 della legge federale del 24 giugno 19773 sull’assistenza.
Art. 13 Altri contributi a favore dei programmi cantonali d’integrazione
(art. 58 cpv. 3 LStrI)
1Dopo aver sentito i Cantoni, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) definisce la ripartizione dei contributi finanziari di cui all’articolo 58 capoverso 3 LStrI da esso versati ai Cantoni a favore dei programmi cantonali d’integrazione.
2Le spese dei Cantoni per finanziare i programmi cantonali d’integrazione secondo l’articolo 58 capoverso 3 LStrI corrispondono almeno all’importo del contributo federale.
Art. 14 Categorie interessate
(art. 53a LStrI)
1Le misure specifiche d’integrazione interessano:
a. persone con bisogno d’integrazione;
b. persone che all’entrata in Svizzera erano adolescenti o giovani adulti;
c. famiglie con bambini in età prescolastica e scolastica;
d. persone non scolarizzate e persone non alfabetizzate;