Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine
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2.1.5 Articolo 78 e 78a
Se un interrogatorio è registrato mediante dispositivi tecnici (video e audio o soltanto audio), secondo il diritto vigente va comunque redatto un verbale conforme, che però non deve essere letto all’interrogato ed essergli presentato per firma o presa di conoscenza (art. 78 cpv. 5bis). Secondo il tenore della disposizione, questa agevolazione vale soltanto per la procedura dibattimentale.
La normativa in vigore risulta troppo restrittiva e troppo vaga: è troppo restrittiva in quanto limita tale possibilità al solo dibattimento. Di solito, però, gli interrogatori essenziali hanno luogo nella fase istruttoria. Uno dei vantaggi di un interrogatorio supportato da registrazioni audiovisive è costituito dal fatto che il flusso dell’interrogatorio non viene continuamente interrotto per redigere il verbale. Inoltre le registrazioni audiovisive consentono di registrare anche elementi della comunicazione non verbale difficili da rendere in un verbale puramente scritto. Pertanto la possibilità della registrazione mediante dispositivi tecnici con contestuale esonero dall’obbligo di verbalizzazione seduta stante non deve più essere limitata soltanto alla procedura dibattimentale, bensì valere per tutte le fasi procedurali. Va tuttavia tenuto presente che in tal modo non si introduce alcun obbligo di registrazione con dispositivi tecnici18: da un lato comporterebbe oneri aggiuntivi soprattutto per i Cantoni e dall’altro sono ipotizzabili casi in cui una registrazione non sia necessaria.
L’attuale normativa è troppo vaga perché, stando al tenore della disposizione, l’obbligo di verbalizzazione seduta stante (art. 78 cpv. 1) sussiste anche quando un interrogatorio viene registrato. Questo non tiene sufficientemente conto del fatto che un verbale a senso può essere redatto anche dopo l’interrogatorio sulla base delle registrazioni, permettendo in tal modo, come già detto, di condurre gli interrogatori in modo più fluido. Non è nota la misura in cui la prassi proceda già oggi in questa maniera; ad ogni modo, in futuro il tenore della legge non deve più impedirle di farlo.
Anziché essere integrate nell’articolo 78, le particolarità della verbalizzazione in caso di interrogatori registrati vanno a formare un nuovo articolo 78a. La lettera a precisa che non è necessaria una verbalizzazione seduta stante durante l’interrogatorio, ma che basta procedervi in un secondo tempo sulla base delle registrazioni. Anche in questo caso il protocollo non deve essere letterale, ma riprodurre l’interrogatorio a senso. La lettera b corrisponde all’attuale capoverso 5bis dell’articolo 78, che viene abrogato.
2.1.6 Articolo 80 capoverso 1 secondo periodo [riguarda soltanto il testo tedesco]
Il termine inappropriato «Kollektivbehörde» è sostituito da «Kollegialbehörde» come nella versione francese («autorité collégiale») e italiana («autorità collegiale»).
18 Al contrario, un tale obbligo viene presupposto da Melusovic, AJP 2016, pag. 596 segg.