Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine

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2.1.7 Articolo 82 capoverso 1 lettera b

Come illustrato in relazione all’articolo 19 capoverso 2 lettera b, il tribunale non ordina un trattamento stazionario secondo l’articolo 59 capoverso 3 CP, bensì semplicemente secondo l’articolo 59 CP. È l’autorità d’esecuzione che deve successivamente stabilire se il trattamento va effettuato in un’istituzione chiusa secondo il capoverso 3 oppure in un’istituzione psichiatrica o un’istituzione per l’esecuzione delle misure secondo il capoverso 2.

In tal modo vi saranno esclusivamente sentenze che dispongono un trattamento secondo l’articolo 59 CP. Tali sentenze vanno sempre motivate per scritto.

2.1.8 Articolo 88 capoverso 4

Se per determinati motivi una decisione non può essere notificata, va pubblicata nel Foglio ufficiale ed è considerata notificata il giorno della pubblicazione. Questo obbligo di pubblicazione non vale però per i decreti d’accusa, che sono reputati notificati anche senza pubblicazione.

La dottrina considera questa normativa in modo molto critico19. Effettivamente, considerata l’entità della pena che può essere pronunciata nella procedura del decreto d’accusa, questa disposizione risulta problematica. Ad esempio è possibile che l’imputato debba scontare una pena detentiva di sei mesi senza la condizionale emessa nel decreto d’accusa senza aver mai visto il decreto o averne nemmeno potuto prendere conoscenza.

Pertanto, per i decreti d’accusa che non possono essere notificati devono valere le stesse regole di pubblicazione applicabili alle sentenze e alle altre decisioni. Per quanto riguarda i decreti d’abbandono, invece, non vi sono modifiche rispetto alla legge in vigore.

2.1.9 Articolo 117 capoverso 1 lettera g (nuovo)

Fino all’entrata in vigore del CPP le vittime potevano chiedere che le decisioni e le sentenze fossero loro comunicate gratuitamente (art. 37 cpv. 2 vLAV). Il CPP ha ripreso questo diritto solo in parte: se le vittime partecipano al procedimento in veste di accusatore privato, le sentenze e le decisioni sono comunicate loro in quanto parti (art. 84 cpv. 2 e 4). La vittima che ha denunciato un reato può esigere di essere informata sull’espletamento del procedimento (art. 301 cpv. 2). Non ha invece diritto a tali informazioni la vittima che non partecipa al procedimento come accusatore privato né ha denunciato il reato.

Il rapporto finale di valutazione della LAV20 raccomanda d’introdurre una disposizione secondo cui la vittima, anche se non è parte del procedimento, va informata del dispositivo della sentenza nonché di quelle parti della motivazione in cui sono trattati i reati compiuti a suo scapito.

19 Brüschweiler in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO Komm., art. 88 n. 8; BSK StPO- Arquint, art. 88 n. 11; Riklin, StPO-Kommentar, art. 88 n. 3; Bernasconi/Galliani/Marcellini, CPP Commentario, art. 88 n. 6; Moreillon/Parein-Reymond, StPO, art. 88 n. 16, 18 seg.; Daphinoff, Strafbefehlsverfahren, pag. 542.

20 Rapporto finale 2015, pag. 108.