Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine

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Contrariamente a quanto proposto nella raccomandazione, questa richiesta non è attuata nell’articolo 84, in quanto questa disposizione disciplina la comunicazione delle sentenze, mentre rendere note la sentenza e la sua motivazione alla vittima è una semplice informazione. Pertanto questo diritto va ancorato nell’articolo 117.

2.1.10 Articolo 123

Secondo il diritto vigente un’azione civile può essere motivata e quantificata anche in sede di arringa. Nella prassi giudiziaria quotidiana si verificano pertanto non di rado situazioni in cui un’azione civile viene quantificata e motivata con numerosi documenti giustificativi e atti dettagliati subito prima se non addirittura durante il dibattimento. Ciò può causare difficoltà sia al convenuto sia al giudice perché devono confrontarsi con un gran numero di documenti giustificativi e complesse questioni di diritto civile, il cui esame richiede un certo tempo.

La normativa vigente intende strutturare la rivendicazione di pretese civili in modo quanto più semplice possibile per migliorare la posizione della persona danneggiata dal reato. Di per sé questa idea di fondo è giusta, ma si rivela problematica quando la parte convenuta, ossia l’imputato, quasi non ha la possibilità di reagire alla pretesa civile dato che questa viene comprovata e documentata soltanto in una fase avanzata del procedimento.

Queste difficoltà possono essere superate in due modi: o ampliando i motivi che consentono di rinviare un’azione civile al giudice civile (cfr. art. 126), o stabilendo che le pretese civili vadano quantificate e motivate prima di quanto previsto adesso.

La prima alternativa non convince perché indebolirebbe la posizione della parte lesa. Invece anticipare l’obbligo di motivare e quantificare l’azione civile al momento della conclusione della fase istruttoria rispetta gli interessi giustificati dei giudici e della difesa (imputato), senza imporre all’accusatore privato obblighi impossibili da adempiere.

2.1.11 Articolo 125 capoverso 2 primo periodo

Si tratta qui della stessa problematica riscontrata per l’articolo 59 capoverso 1: la decisione di chi dirige il procedimento riguardo alla presentazione di una garanzia non va più considerata come definitiva, in modo che il TF non debba occuparsi come istanza di primo grado di un eventuale reclamo.

2.1.12 Articolo 126 capoverso 2

Secondo il vigente diritto processuale penale degli adulti – a differenza della procedura penale minorile21–, nella procedura del decreto d’accusa non è possibile decidere in merito a pretese civili (art. 353 cpv. 2). Queste sono pertanto rinviate al foro civile.

Il Consiglio federale propone che nella procedura del decreto d’accusa d’ora innanzi sia possibile, a determinate condizioni, decidere in merito a pretese civili (cfr. di

21 Cfr. art. 32 cpv. 3 PPMin.