Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine
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seguito il n. 2.1.50). Per questo motivo il capoverso 2 viene modificato in modo che l’azione civile sia rinviata al foro civile soltanto quando non è possibile decidere in merito nella procedura del decreto d’accusa (lett. abis).
2.1.13 Articolo 130 lettera d
Secondo il diritto vigente, se il pubblico ministero compare dinnanzi al giudice, l’imputato va necessariamente difeso soltanto se l’udienza ha luogo dinnanzi al tribunale di primo grado o al tribunale d’appello. Al contrario l’imputato non deve essere difeso quando il pubblico ministero interviene personalmente all’udienza dinnanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi.
La dottrina è invece del parere che, in presenza di un’incombente seria ingerenza nel diritto alla libertà, all’imputato debba essere assegnata d’ufficio una difesa22. In un caso il TF ha confermato la necessità di una difesa nella procedura di carcerazione dinnanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi con la motivazione che per l’imputato la limitazione della libertà implica conseguenze talmente gravi che deve avere la possibilità di difendersi in modo efficace. Questo principio vale a maggior ragione quando il pubblico ministero interviene personalmente dinnanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi. Per tale motivo il TF ha respinto un reclamo che si opponeva al ricorso a un difensore d’ufficio disposto dal giudice dei provvedimenti coercitivi in base all’articolo 132 capoverso 223.
Anche se il diritto vigente permette, in determinate situazioni, di disporre per l’imputato una difesa d’ufficio nel procedimento dinnanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi, appare appropriato indicare esplicitamente l’intervento personale del pubblico ministero dinnanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi come motivo che giustifica una difesa obbligatoria. Infatti, per l’interessato l’effetto della limitazione della libertà è lo stesso, a prescindere dal fatto che sia ordinata dal giudice dei provvedimenti coercitivi o da un tribunale di primo grado. In quest’ultimo caso secondo il diritto vigente è sempre obbligatoria una difesa quando il pubblico ministero interviene dinnanzi al giudice.
2.1.14 Articolo 131 capoversi 2 e 3
Il tenore dell’attuale capoverso 2 è contraddittorio: richiede che sia assicurata una difesa obbligatoria «dopo il primo interrogatorio da parte del pubblico ministero, ma in ogni caso prima che sia aperta l’istruzione». L’interrogatorio da parte del pubblico ministero è però sempre successivo all’apertura dell’istruzione.
L’attuale tenore è con tutta probabilità dovuto al fatto che il disegno del CPP24 prevedeva ancora una procedura d’inchiesta preliminare che permetteva interrogatori informali da parte del pubblico ministero (art. 309 D-CPP). Avrebbe quindi avuto senso garantire la necessaria difesa soltanto, ovvero al più tardi dopo il primo interrogatorio informale da parte del pubblico ministero, ma in ogni caso prima dell’apertura della fase istruttoria. Una volta eliminata la procedura d’inchiesta
22 BSK StPO-Ruckstuhl, art. 130 n. 13
23 Sentenza 1B_195/2011 del 28 giu. 2011, consid. 3.3.
24 FF 2006 989.