Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine
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alcuni Cantoni abbiano introdotto meccanismi per evitare di far dipendere la scelta della difesa d’ufficio esclusivamente dalla volontà di chi dirige il procedimento, mentre altri Cantoni no. A prescindere da ciò, non è comunque chiaro se le soluzioni adottate dai Cantoni siano effettivamente in linea con le direttive del CPP.
Pertanto il diritto in vigore va modificato in modo che non sia più chi dirige il procedimento a designare la difesa d’ufficio. Una possibile soluzione sarebbe trasferire il compito al giudice dei provvedimenti coercitivi. Tuttavia ciò prolungherebbe la procedura per l’impiego della difesa d’ufficio, con conseguenti difficoltà in caso di carcerazione a causa dei termini previsti dalla legge.
Il Consiglio federale propone quindi di separare la designazione dall’impiego della difesa d’ufficio: la designazione è affidata a un servizio indipendente da chi dirige il procedimento (cpv. 1), mentre quest’ultimo impiega il difensore prescelto mediante decreto (cpv. 3). La richiesta di attribuzione di una difesa d’ufficio va presentata, come in precedenza, a chi dirige il procedimento; questi, però, non decide direttamente, ma si rivolge al servizio competente per la designazione. I Cantoni e la Confederazione devono quindi istituire un servizio indipendente secondo queste direttive (autorità o servizio «privato» come p. es. un’associazione degli avvocati) se non l’hanno già fatto. Il diritto federale deve prevedere espressamente la possibilità di trasferire questo compito a terzi (cpv. 1 secondo periodo). Le leggi cantonali in materia di organizzazione devono invece stabilire chi espleta in concreto questo compito, dato che la Confederazione non può intromettersi nell’autonomia organizzativa dei Cantoni. Dal canto suo, il legislatore federale deve stabilire detto servizio «privato» a livello federale.
Già il termine «scelta» al capoverso 1 esclude che la difesa sia determinata puramente a caso. Sarebbe infatti problematico determinare la difesa in modo casuale, poiché certi mandati (si pensi a quelli relativi a reati economici) possono difficilmente essere espletati da una difesa non specializzata nel settore in questione. Ma anche l’attribuzione di mandati ufficiali seguendo semplicemente l’ordine di un elenco potrebbe significare che l’imputato non venga difeso a dovere perché il difensore non dispone delle necessarie conoscenze specialistiche. Per questo motivo il capoverso 2 impone alle autorità o ai servizi incaricati della scelta di selezionare un difensore idoneo al caso di specie.
2.1.16 Articolo 135 capoversi 1, 3 e 4
Nella maggior parte dei Cantoni un difensore d’ufficio riceve un onorario inferiore a quello di un difensore privato sia in caso di condanna dell’imputato sia in caso di sua assoluzione o di abbandono del procedimento. Nel caso di una condanna questa disparità di trattamento è giustificata dal fatto che il difensore d’ufficio ‒ a differenza di quello privato ‒ non correre il rischio di non ricevere il suo onorario, in quanto il debitore è lo Stato. Nel caso di un’assoluzione o dell’abbandono del procedimento, invece, questa giustificazione non regge, dato che in questo caso anche un difensore privato non corre il rischio di non incassare l’onorario, visto che la retribuzione è versata dallo Stato. Con la normativa attuale, quindi, in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento, il difensore d’ufficio è svantaggiato rispetto al difensore privato nella misura in cui il rispettivo Cantone non preveda una retribuzione completa. Per eliminare le differenze cantonali e la disparità di trattamento tra la difesa d’ufficio e quella privata, il capoverso 1 prescrive ora che il difensore