Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine

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d’ufficio, in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento, ha diritto a un onorario che corrisponde all’indennità secondo l’articolo 429 capoverso 1 lettera a.

Capoverso 3: l’attuale disciplinamento dei rimedi giuridici contro la decisione relativa alla retribuzione del difensore d’ufficio è insoddisfacente per diversi motivi. La lettera a crea infatti una via di ricorso non uniforme. Secondo la prassi del TF, anche il pubblico ministero può impugnare l’onorario del difensore d’ufficio e lo fa mediante appello27. Se il difensore d’ufficio impugna a sua volta l’onorario, si verifica una separazione delle vie di ricorso, il che può comportare difficoltà. Pertanto d’ora in poi l’onorario del difensore d’ufficio potrà essere impugnato solo con il rimedio giuridico previsto per la causa principale.

Inoltre, attualmente contro la decisione della giurisdizione di reclamo o del tribunale d’appello cantonale in merito alla retribuzione del difensore d’ufficio è possibile il reclamo presso il Tribunale penale federale (lett. b). Questa via di ricorso da un tribunale penale cantonale al Tribunale penale federale al di fuori delle vertenze in materia di competenza e di assistenza giudiziaria è atipica e implica un iter ricorsuale sproporzionatamente lungo, considerato che la decisione del Tribunale penale federale può essere a sua volta impugnata dinnanzi al TF. Pertanto, in futuro per l’impugnazione delle decisioni in materia di retribuzione delle istanze cantonali di reclamo e di appello si applicherà la LTF. La lettera b va quindi abrogata.

Secondo l’attuale capoverso 4 lettera b non appena le sue condizioni economiche glielo permettono, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a versare al difensore d’ufficio la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale.

Questa disposizione si basa sull’assunto che la retribuzione del difensore d’ufficio sia sempre calcolata come frazione dell’onorario di un difensore privato in caso di assoluzione. Tuttavia questo non vale in tutti Cantoni. Poiché fissare la tariffa d’avvocatura spetta ai Cantoni (cfr. cpv. 1), questi possono anche stabilire che il difensore d’ufficio sia retribuito ad esempio secondo una tariffa oraria fissa o a prescindere dall’esito del procedimento. In questi casi è praticamente impossibile stabilire la differenza rispetto all’onorario integrale e il capoverso 4 lettera b risulta inapplicabile. Il fatto che il difensore d’ufficio possa, a determinate condizioni, esigere dall’imputato una quota dell’onorario appare inoltre incongruo anche per un altro motivo: la difesa d’ufficio fonda un rapporto di diritto pubblico tra il difensore e lo Stato che vi ricorre. Pertanto la lettera b del capoverso 4 va abrogata.

2.1.17 Articolo 136 capoverso 1bis

Il tenore del diritto vigente accorda all’accusatore privato il gratuito patrocinio esclusivamente affinché questi possa far valere le sue pretese civili. Il TF28, invece, ha accordato a una vittima il gratuito patrocinio anche per attuare soltanto l’azione penale. La sentenza del TF si basava sul fatto che una vittima aveva sporto denuncia penale contro tre agenti di polizia, tra l’altro per lesioni, costituendosi come accusatore privato per gli aspetti penali. La rivendicazione di pretese civili, e quindi una costituzione come accusatore privato per gli aspetti civili, non era invece possibile perché la vittima, per quanto riguarda la sua pretesa di risarcimento, doveva fare

27 DTF 139 IV 199, consid. 5.5.

28 Sentenza 1B_355/2012 del 12 ott. 2012.