Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine

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Pertanto il capoverso 3 dell’articolo 147 statuisce il diritto di esigere la ripetizione dell’assunzione delle prove se un diritto di partecipazione è stato eluso separando illecitamente i procedimenti.

Il capoverso 3bisriprende la normativa dell’attuale capoverso 3 secondo periodo. Per porre un freno all’illecita separazione dei procedimenti al fine di eludere i diritti di partecipazione, la possibilità di rinunciare alla riassunzione delle prove si limita ai casi di cui al capoverso 3 lettera a.

2.1.21 Articolo 147a

L’articolo 147 riconosce alle parti il diritto di partecipare all’assunzione delle prove. Poiché la disposizione in sé non prevede alcuna limitazione di tale diritto, la prassi si è chiesta se e in che misura sia comunque possibile limitare il diritto di partecipazione. La discussione riguarda soprattutto i casi in cui un imputato può partecipare all’interrogatorio di un coimputato e dunque vi è il pericolo che detto imputato ‒ soprattutto quando non è ancora stato interrogato in merito ai fatti in questione ‒ possa adeguare le proprie dichiarazioni a quelle del coimputato.

Inizialmente la prassi cantonale ha cercato di trovare varie soluzioni al problema, ad esempio separando i procedimenti a carico di diversi imputati. In tal modo viene meno la posizione di parte di un imputato nel procedimento a carico di un altro imputato e quindi il diritto di partecipare all’assunzione delle prove, soprattutto all’interrogatorio34. Il TF ha tuttavia dichiarato estremamente problematica la separazione dei procedimenti in presenza di correi e compartecipi35.

Il tentativo di basare l’esclusione dall’interrogatorio di un coimputato sull’articolo 146 è stato rigettato dal TF36.

Il TF considera invece una lacuna della legge il fatto che l’articolo 147 CPP non permette di limitare i diritti di partecipazione e l’ha quindi colmata con la sua giurisprudenza, secondo cui il pubblico ministero può verificare se nel singolo caso sussistono motivi oggettivi per limitare temporaneamente la partecipazione delle parti. Sussistono motivi del genere se vi è un concreto rischio di collusione correlato a contestazioni non ancora mosse. Secondo il TF, nella maggior parte dei Cantoni questo corrispondeva alla situazione giuridica di base secondo il vecchio diritto (prima dell’entrata in vigore dell’art. 147 CPP)37.

La nuova regolamentazione tiene conto di queste riflessioni. La prova che la persona non ancora interrogata adeguerà le sue dichiarazioni a quelle della persona sotto interrogatorio non dev’essere soggetta a requisiti troppo severi. Se si teme che l’imputato possa uniformare le sue dichiarazioni a quelle dell’interrogato, l’imputato può essere escluso dall’interrogatorio. Il pericolo che l’imputato adegui le sue dichiarazioni a quelle di altre persone sussiste soprattutto finché egli stesso non è ancora stato interrogato in merito ai fatti in questione.

Come riconosciuto anche dal TF, il potenziamento dei diritti di parte e di partecipazione rispetto alla precedente situazione giuridica costituisce una compensazione

34 DTF 140 IV 172, consid. 1.2.3.

35 Sentenza 1B_124/2016 del 12 ago. 2016, consid. 4.5.

36 DTF 139 IV 25, consid. 4.1; 140 IV 220, consid. 4.3.1.

37 DTF 139 IV 25, consid. 5.5.4.1.