Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine
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2.1.26 Articolo 210 capoverso 2
Nell’assistenza giudiziaria internazionale, il fatto che la versione tedesca del CPP non utilizzi il termine «Haftbefehl» (mandato di cattura) crea continuamente problemi, sebbene con l’espressione «Ausschreibung zwecks Verhaftung» (segnalazione ai fini della carcerazione) nel capoverso 2 si intenda esattamente questo.
La disposizione tedesca va dunque integrata con il termine «Haftbefehl».
2.1.27 Articolo 221 capoverso 1 lettera c
Secondo il tenore del diritto vigente, la carcerazione preventiva e di sicurezza a causa del rischio di recidiva presuppone, oltre a una minaccia seria per la sicurezza altrui mediante gravi crimini o delitti, il fatto che l’imputato abbia già commesso in precedenza «reati analoghi».
Il TF ammette invece in via eccezionale la carcerazione per rischio di recidiva anche senza che l’imputato abbia già commesso reati simili, adducendo la motivazione che soltanto in questo modo è possibile fronteggiare il pericolo serio e concreto di un crimine grave40. Mentre una parte della dottrina critica aspramente questa giurisprudenza, in quanto costituisce una deroga inammissibile al tenore della legge41, altri la giudicano obiettiva e urgentemente necessaria dal punto di vista della politica criminale42.
La giurisprudenza del TF ha portato a due interventi parlamentari: la mozione 12.4077 (Gruppo radicale liberale, Definizione di carcerazione preventiva. Abbandono dell’esigenza della recidiva effettivamente realizzata) chiede di rinunciare completamente al requisito della precedente commissione di reati, ammettendo la carcerazione se sussiste anche solo il mero rischio che l’imputato commetta un ulteriore reato43. L’iniziativa parlamentare 12.495 (Jositsch, Carcerazione preventiva nel caso di rischio di recidiva qualificato)44 intende invece modificare l’articolo 221 capoverso 1 lettera c in modo che la carcerazione preventiva possa essere disposta in caso di rischio di recidiva qualificato. Questo motivo di carcerazione era previsto, ad esempio, nel Codice di procedura penale zurighese e presupponeva il serio timore che l’imputato potesse commettere nuovamente reati di gravità analoga ai numerosi crimini e delitti gravi già compiuti45.
Nel CPP si propone una modifica che statuisca come motivo di carcerazione il rischio di recidiva nel senso della vecchia normativa zurighese. Per disporre la carcerazione preventiva è necessario, oltre al sospetto grave di reato, il timore che l’imputato possa mettere in pericolo la sicurezza di altre persone commettendo crimini o delitti gravi. Questo timore deve scaturire dal fatto che l’imputato ha già compiuto un crimine o un delitto grave in passato, minacciando la sicurezza di altre persone.
40 DTF 137 IV 13.
41 Bommer/Kaufmann, ZBJV 2015, 909 seg. con ulteriori indicazioni.
42 BSK StPO-Forster, art. 221 n. 15.
43 Entrambe le Camere hanno accolto la mozione.
44 Le Commissioni degli affari giuridici di entrambe le Camere hanno approvato l’iniziativa parlamentare.
45 § 58 n. 3 StPO-ZH.