Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine
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parlamentare 12.497 (Jositsch, Legittimazione attiva a impugnare le decisioni in materia di carcerazione), cui è stato dato seguito, chiede di ancorare la giurisprudenza nella legge.
Soprattutto considerando che il Consiglio federale propone di rispettare il principio della doppia istanza in tutto il CPP, il capoverso 2 riconosce esplicitamente al pubblico ministero il diritto di interporre reclamo contro le decisioni in materia di carcerazione del giudice dei provvedimenti coercitivi (per la procedura cfr. n. 2.1.30 qui di seguito).
2.1.29 Articolo 225 capoversi 3 e 5
Al capoverso 3 il testo italiano è stato sottoposto a una modifica puramente redazionale.
Il diritto vigente prevede che di norma il giudice dei provvedimenti coercitivi convochi il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore per un’udienza in merito alla carcerazione (art. 225 cpv. 1), poiché l’imputato ha il diritto fondamentale di essere sentito personalmente dal giudice che ordina la carcerazione (art. 31 cpv. 3 Cost.). Se l’imputato rinuncia espressamente all’udienza, il giudice dei provvedimenti coercitivi decide invece in procedura scritta (art. 225 cpv. 5).
Con la revisione, invece, il capoverso 5 lascia al giudice dei provvedimenti coercitivi la facoltà di scegliere se ricorrere a un’udienza anche in questo caso, anziché alla procedura scritta. Questa modifica è apportata in vista del successivo iter procedurale quando il pubblico ministero intende interporre reclamo contro la decisione di carcerazione del giudice dei provvedimenti coercitivi (cfr. art. 228a AP-CPP,
n. 2.1.30).
2.1.30 Articolo 228a (nuovo)
Come precedentemente esposto al numero 2.1.28, va ancorata nel testo di legge la legittimazione del pubblico ministero a interporre reclamo contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi relative alla carcerazione. Tale legittimazione non vale solo per le decisioni relative al primo esame della carcerazione (art. 225 seg.), bensì anche per quelle relative alla proroga della carcerazione (art. 227) e alla scarcerazione (art. 228).
Secondo l’articolo 5 paragrafo 3 CEDU (art. 31 cpv. 3 Cost.), la persona arrestata o detenuta deve essere condotta prontamente dinnanzi a un giudice, il quale deve esaminare la legittimità dei motivi di carcerazione. Lo scopo di questa disposizione è il controllo tempestivo, automatico e conforme al diritto della carcerazione disposta54.
52 Per i motivi in dettaglio cfr. Oberholzer, forumpoenale 2012, pag. 156 segg.; Goldschmid/ Thommen, forumpoenale 2011, pag. 142 segg.; Donatsch/ Hiestand, ZStrR 2014, pag. 1 segg.; Fricker/ Büttiker, Jusletter 2012; Schmid, Handbuch, n. 1041.
53 BSK StPO-Forster, art. 222 n. 6; Hug/Scheidegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO Komm., art. 222 n. 8.
54 Frowein/ Peukert, EMRK, art. 5 n. 101.