Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine
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A differenza della normativa attuale, non si richiede quindi più che l’imputato abbia in precedenza commesso diversi reati e per di più analoghi. La possibilità di disporre la carcerazione per rischio di recidiva viene quindi ampliata, senza tuttavia trasformarla in una carcerazione meramente di polizia di sicurezza o preventiva. Ciò non è nemmeno necessario, dato che il capoverso 2, sancendo come motivo di carcerazione il pericolo di esecuzione, offre già uno strumento per arrestare una persona in base alle sue affermazioni o al suo comportamento46, se si teme un pericolo per la sicurezza di altre persone.
Il testo di legge tedesco e quello italiano contengono un errore, poiché parlano rispettivamente di «schwere Verbrechen oder Vergehen» e di «gravi crimini o delitti», dove «schwer» e «gravi» si riferiscono a «Verbrechen» e «crimini». Secondo il TF47, invece, è corretto il testo francese («des crimes ou des délits graves») e dunque occorre correggere le altre due versioni posticipando l’aggettivo: «durch Verbrechen oder schwere Vergehen» ovvero «crimini o delitti gravi».
Allentare i presupposti del rischio di recidiva come motivo di carcerazione può essere rilevante per la gestione cantonale delle minacce48.
2.1.28 Articolo 222 capoverso 2
Secondo il tenore del diritto vigente soltanto il carcerato può impugnare mediante reclamo le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi relative alla carcerazione preventiva o di sicurezza (art. 222 in combinato disposto con l’art. 393 cpv. 1 lett. c).
In una decisione di principio49 il TF ha invece stabilito che il diritto di interporre reclamo contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi relative alla carcerazione preventiva e di sicurezza non spetta soltanto al carcerato, bensì anche al pubblico ministero. Il TF ha motivato questa legittimazione al reclamo attribuendo a una svista del legislatore il fatto che la legge non menziona il diritto di reclamo del pubblico ministero. Ritiene inoltre che riconoscere la legittimazione al reclamo sia doveroso anche nell’ottica della garanzia generale della doppia istanza e necessario per assicurare una giustizia penale funzionante nell’interesse della collettività.
In diverse decisioni successive alla decisione di principio citata, il TF ha fornito indicazioni per la procedura concreta da seguire, soprattutto per ovviare al problema del rilascio immediato previsto nell’articolo 226 capoverso 5 CPP50.
La giurisprudenza del TF va considerata consolidata51.
Una parte della dottrina critica questa legittimazione al reclamo del pubblico ministero riconosciuta dal TF52, mentre altri la reputano opportuna53. Anche l’iniziativa
46 Secondo la DTF 137 IV 339 seg., un tentato omicidio può equivalere a una minaccia di morte.
47 DTF 137 IV 84.
48 V. a tale proposito il rapporto sulla gestione della minaccia, in particolare in caso di violenza domestica, redatto in adempimento del postulato 13.3441 Feri del 13.06.2013.
49 DTF 137 IV 22.
50 DTF 137 IV 230, DTF 137 IV 237, decisione del TF del 4 gen. 2012 1B_442/2011.
51 Cfr. z. B. DTF 137 IV 78, DTF 137 IV, DTF 137 IV 237, 139 IV 314; decisioni del TF del 22 feb. 2011 1B_65/2011, del 4 gen. 2012 1B_442/2011, del 7 giu. 2016 1B_31/2016, del 28 lug. 2016 1B_253/2016; BSK StPO-Forster, art. 222 n. 6.