Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine

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ra di reclamo, appare opportuno che anche in questi casi la decisione sia presa senza indugio. L’avamprogetto propone pertanto una procedura di reclamo unitaria.

Secondo il capoverso 1 il pubblico ministero deve annunciare, per scritto o oralmente a verbale, il suo reclamo al giudice dei provvedimenti coercitivi senza indugio dopo la comunicazione della decisione. In questo caso l’imputato rimane in carcere fino alla conclusione della procedura di reclamo. Considerando il termine prescritto al capoverso 2, appare ragionevole che il giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi in cui prende in considerazione una scarcerazione contrariamente alla proposta del pubblico ministero, fissi un’udienza obbligando il pubblico ministero a parteciparvi, anche quando l’imputato rinuncia espressamente a un’udienza. In un tale caso il pubblico ministero può mettere oralmente a verbale il suo reclamo subito dopo la comunicazione della decisione. Se non ha luogo un’udienza o il pubblico ministero non vi partecipa, va garantito che la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi sia comunicata al pubblico ministero quanto prima (p. es. anticipandola via fax), così che questi possa, a sua volta, comunicare senza indugio il suo reclamo al giudice dei provvedimenti coercitivi.

Sorge l’interrogativo se impedire al giudice dei provvedimenti coercitivi di liberare l’imputato in presenza di un eventuale reclamo del pubblico ministero sia conforme alle disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 3 CEDU (art. 31 cpv. 3 Cost.), in base al quale il giudice che dispone la carcerazione deve avere anche la competenza di rilasciare la persona interessata se constata che i motivi per la carcerazione non sono o non sono più adempiuti61. Tuttavia non è possibile rispondere a questa domanda in modo definitivo, poiché la Corte EDU non si è ancora espressa chiaramente in materia62.

Il capoverso 2 prevede che il pubblico ministero presenti un reclamo scritto e motivato al giudice dei provvedimenti coercitivi all’attenzione della giurisdizione di reclamo entro tre ore dalla comunicazione della decisione.

Secondo il capoverso 3, il giudice dei provvedimenti coercitivi trasmette senza indugio il reclamo e la motivazione della decisione (art. 226 cpv. 2 secondo periodo) insieme agli atti alla giurisdizione di reclamo.

Secondo il capoverso 4 la procedura dinnanzi alla giurisdizione di reclamo è retta per analogia dagli articoli 225 e 226 capoversi 1–5 AP-CPP. La giurisdizione di reclamo deve decidere entro 48 ore da quando riceve il reclamo.

2.1.31 Articolo 230 capoversi 3 e 4

Secondo il diritto vigente, l’imputato può presentare una domanda di scarcerazione essenzialmente in qualsiasi momento (art. 228 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 230 cpv. 1).

61 Meyer-Ladewig/Harrendorf/König in: Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer, EMRK, art. 5 n. 78.

62 Nella causa McKay contro il Regno Unito la Corte EDU non ha contestato che il magistrate (giudice competente per la carcerazione) non avesse la competenza di rilasciare l’imputato nel caso concreto; tale decisione spettava esclusivamente alla High Court. Tuttavia nel caso di specie erano trascorsi soltanto tre giorni tra l’arresto e la decisione della High Court, quindi il termine di quattro giorni non era ancora scaduto. Questa sentenza è pertanto poco indicativa.