Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine
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Cosa si intenda per «prontamente» dipende dalle circostanze del singolo caso. In ogni caso si tratta di tempi più stretti rispetto ai «brevi termini» previsti per l’esame nell’articolo articolo 5 paragrafo 4 CEDU (art. 31 cpv. 4 Cost.)55. Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, l’arrestato deve essere tradotto davanti al giudice competente per la carcerazione entro quattro giorni. Si tratta qui di un termine massimo56.
L’articolo 224 capoverso 2 prevede pertanto, per analogia con le disposizioni della CEDU e della Cost., che il pubblico ministero debba chiedere al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione preventiva al più tardi 48 ore dopo l’arresto dell’imputato. Il giudice deve, a sua volta, decidere entro 48 ore da quando ha ricevuto la richiesta del pubblico ministero (art. 226 cpv. 1).
Se si riconosce al pubblico ministero la legittimazione a interporre reclamo contro il primo esame della carcerazione, sorge l’interrogativo se il termine previsto dalla CEDU possa essere considerato rispettato già al momento della comparizione della persona interessata dinnanzi al giudice o soltanto a partire dalla decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi ovvero della giurisdizione di reclamo.
Né la dottrina né la giurisprudenza forniscono una risposta univoca a questa domanda. Viene tematizzato espressamente soltanto il termine fino alla comparizione dinnanzi al giudice. Non viene invece precisato se tale termine includa anche il periodo fino alla decisione definitiva57. Nella causa McKay contro il Regno Unito, tra l’arresto e la decisione della High Court erano trascorsi solo tre giorni; il termine massimo di quattro giorni non era quindi ancora stato superato58. Pertanto la sentenza è poco indicativa. Tenendo conto di quanto detto, questa disposizione può essere intesa nel senso che, per rispettare i termini indicati dalla CEDU, è determinante la comparizione fisica dell’imputato dinnanzi al giudice.
Considerando le indicazioni temporali contenute nel diritto internazionale e costituzionale, l’avamprogetto propone in un nuovo articolo 228a una procedura accelerata di reclamo, che tuttavia trova applicazione soltanto per i reclami del pubblico ministero. L’iter procedurale non è del tutto nuovo, bensì è già fissato in forma simile nella giurisprudenza del TF59 ed è già implementato dai Cantoni.
Le decisioni della giurisdizione di reclamo in merito alla proroga o alla revoca della carcerazione sulla base di una pertinente domanda non sono così urgenti come una decisione in occasione di un primo esame della carcerazione. Tuttavia, secondo le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 4 CEDU (art. 31 cpv. 4 Cost.), devono essere prese entro termini brevi. Questa prescrizione vale anche per un eventuale rimedio giuridico60.
Nell’ottica dell’imperativo di celerità (art. 5 cpv. 2) e alla luce del fatto che un giudice ha già disposto di non prorogare la carcerazione ovvero di scarcerare l’imputato e che questi rimane incarcerato senza un titolo valido durante la procedu-
55 Meyer-Ladewig/Harrendorf/König, in: Meyer-Ladewig/ Nettesheim/ von Raumer, EMRK, art. 5 n. 75.
56 Corte EDU, causa 1209/84, n. 59, 62 (Brogan/UK).
57 Frowein/ Peukert, EMRK, art. 5 n. 72; Trechsel, Human Rights, pag. 512.
58 Corte EDU, causa 543/03, n. 48–51 (McKay/UK).
59 DTF 137 IV 230 segg.; sentenza del Tribunale federale del 4 gen. 2012 1B 422/2011.
60 BSK BV-Schürmann, art. 31 n. 44 segg.; Meyer-Laedwig/Harrendorf/König in: Meyer- Ladewig/Nettesheim/von Raumer, EMRK, art. 5 n. 102 segg.